Pubblicata nel B.U. 21 ottobre 2003, n. 42.
(1) I musei di cui all'articolo 2 sono diretti da un direttore del museo, di seguito denominato direttore.
(2) La nomina del direttore è disposta in applicazione della normativa provinciale vigente per la nomina dei direttori d'ufficio. La prima nomina avviene mediante deliberazione del Consiglio di amministrazione, da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale. I compiti e la posizione giuridica corrispondono a quelli di un direttore d'ufficio, di cui all'articolo 12 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 e successive modifiche. Di norma il direttore o la direttrice deve avere una specifica formazione in materia.
(3) Il direttore gestisce, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e delle direttive del coordinatore, il museo garantendone la sua funzionalità amministrativa ed organizzativa.
(4) Al direttore sono attribuiti in particolare i seguenti compiti: