Pubblicata nel B.U. 21 ottobre 2003, n. 42.
(1) Nella struttura organizzativa dell'Ente il coordinatore ed i direttori dei musei costituiscono la dirigenza. Fatta salva la funzione d'indirizzo e di controllo da parte degli organi di cui all'articolo 4, i dirigenti sono dotati di autonomia gestionale e di cui si assumono la responsabilità.
(2) Nell'ambito delle rispettive competenze, ai dirigenti spetta l'adozione di tutti gli atti giuridicamente efficaci e vincolanti che impegnano l'Ente anche verso terzi. Ai sensi delle leggi provinciali 23 aprile 1992, n. 10, e 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche, essi sono i responsabili dei procedimenti amministrativi. Essi adottano i provvedimenti di carattere organizzativo per il buon funzionamento della struttura operativa cui essi sono preposti.
(3) Essi elaborano analisi, studi, piani e criteri d'attuazione per la concreta esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Ente.