(1) Alle sostituzioni di durata non superiore a 30 giorni l'Azienda provvede assegnando l'incarico di supplenza o ad un medico specialista designato dall'interessato o secondo l'ordine di graduatoria con priorità per i medici non titolari di incarico e non in posizione di incompatibilità.
(2) Alle sostituzioni di durata superiore l'Azienda provvede comunque conferendo l'incarico di supplenza ricorrendo alla graduatoria secondo i criteri di cui al comma 1.
(3) L'incarico di sostituzione non può superare la durata di sei mesi ed è rinnovabile.
(4) Con il rientro dello specialista titolare dell'incarico, cessa di diritto e con effetto immediato l'incarico di sostituzione.
(5) Al medico sostituto, non titolare di incarico, spettano solo il trattamento tabellare iniziale, di cui all'articolo 29 e l'eventuale indennità di rischio secondo le modalità del presente Accordo.
(6) Al medico sostituto che sia già titolare di incarico compete il trattamento derivante dall'anzianità maturata nel servizio ambulatoriale. Dalla data di pubblicazione del presente accordo a tale medico competono i compensi di cui agli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 in quanto spettanti.
(7) Al sostituto competono il compenso professionale aggiuntivo secondo le modalità del presente Accordo in tutti i casi di assenze non retribuite del titolare sostituito, nonché il rimborso delle Spese di accesso ai sensi dell'articolo 34.