(1) Tutto il territorio della Provincia di Bolzano, esclusi i comuni di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico, è dichiarato zona di disagiatissima sede.
(2) Ai medici specialisti ambulatoriali operanti in ambulatorio sito in un comune dichiarato zona di disagiatissima sede è riconosciuta per ogni ora di effettivo servizio risultante dalla lettera d'incarico nonché per il tempo di andata e di ritorno dalla e alla sede dell'Azienda di competenza per ogni accesso effettivo un'indennità di disagiatissima sede nella seguente misura:
- - lire 10.000 per il periodo fino al 31 maggio 1997 e lire 12.500 dal 1° giugno 1997, se l' ambulatorio è sito in un comune di fondovalle della valle d'Adige (da Merano a Salorno), della valle d'Isarco (da Vipiteno a Bolzano), della valle Venosta (da Silandro a Merano) e della valle Pusteria (da S. Candido a Bressanone);
- - lire 20.000 per il periodo fino al 31 maggio 1997 e lire 25.000 dal 1° giugno 1997, se l' ambulatorio è sito in un comune del restante territorio provinciale dichiarato zona di disagiatissima sede.
(3) Detta indennità compete anche per il prolungamento di orario di cui all'articolo 15, punto 12, a condizione che queste ore di servizio aggiuntive siano state autorizzate dall'Azienda.
(4) Il tempo necessario per il raggiungimento dell'ambulatorio periferico e per il rientro non incide sul monte ore. L'indennità di disagiatissima sede non influisce sull'ammontare di cui all'articolo 16, comma 3, del vigente accordo e non viene preso in considerazione per il calcolo del premio di collaborazione, del premio di operosità e del compenso aggiuntivo.
(5) Ai medici specialisti che sono in possesso dell'attestato di bilinguismo, ex carriera direttiva, di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 7522) e successive modifiche ed integrazioni, viene riconosciuta l'indennità di bilinguismo di cui alla legge n. 454/1980 e successive modifiche ed integrazioni, in rapporto alle ore di incarico, calcolata sulla base di 38 ore settimanali.