(1) A tutti i medici ambulatoriali che svolgono la loro attività per conto delle Aziende, ai sensi del presente Accordo con regolare incarico a tempo indeterminato, alla cessazione del rapporto professionale spetta dopo un anno di servizio un premio di operosità nella misura di una mensilità per ogni anno di servizio prestato in base all'anzianità determinata ai sensi del precedente articolo 29 esclusi i periodi per i quali sia già intervenuta liquidazione.
(2) Per le frazioni di anno, la mensilità di premio sarà ragguagliata al numero dei mesi di servizio svolto, computando a tal fine per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni e non calcolando quella pari o inferiore a 15 giorni.
(3) Ciascuna mensilità, calcolata in base alla tabella in vigore al momento della cessazione del rapporto, è ragguagliata alle ore effettive di attività ambulatoriale svolta dal medico in ogni anno di servizio.
(4) Conseguentemente ciascuna mensilità di premio potrà essere frazionata in dodicesimi; la frazione di mese superiore a 15 giorni è computata per mese intero, quella pari o inferiore a 15 giorni non è computata.
(5) Pertanto, nel caso in cui nel corso del rapporto di lavoro fossero intervenute delle variazioni nell'orario settimanale di attività, il "premio" per ogni anno di servizio dovrà essere calcolato in base agli orari di attività effettivamente osservati nei diversi periodi dell'anno solare.
(6) Il premio di operosità è calcolato sul compenso orario, sugli incrementi di anzianità di cui all'articolo 29 comma 2, sul premio di collaborazione e sull'indennità di disponibilità.
(7) Il premio è corrisposto entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto.
(8) La corresponsione del premio di operosità è dovuta dalle Aziende in base ai criteri previsti dall'Allegato E annesso al D.P.R. n. 884/1984, che qui si intendono integralmente richiamati.