(1) L'aggiornamento professionale-formazione permanente dello specialista comprende:
- a) la partecipazione obbligatoria ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Azienda;
- b) la frequenza obbligatoria a congressi, convegni, seminari ed altre manifestazioni consimili, compresi nei programmi delle Aziende;
- c) l' uso di tecnologie audiovisive ed informatiche messe a disposizione dalle Aziende.
(2) La Provincia, annualmente, d'intesa con l'Ordini dei Medici e degli Odontoiatri ed il Sindacato firmatario del presente accordo, emana norme generali sui temi prioritari per l'aggiornamento obbligatorio-formazione permanente degli specialisti ambulatoriali, anche in relazione all'attuazione dei progetti-obiettivo.
(3) Stabilite a livello provinciale le linee di coordinamento e indirizzo, la programmazione complessiva dei corsi, dei metodi, della strutturazione temporale degli stessi e quella economico-gestionale, le Aziende provvedono alla attuazione dei corsi. I temi dell'aggiornamento obbligatorio sono scelti in modo da rispondere ai bisogni organizzativi del servizio e all'accrescimento culturale del medico anche in relazione all'evoluzione della patologia.
(4) I corsi di aggiornamento, fatte salve diverse determinazioni concordate a livello provinciale, si svolgono per almeno 32 ore annue. In caso di svolgimento coincidente con i turni di servizio i partecipanti hanno diritto a un corrispondente permesso retribuito con onere a carico della Azienda.
(5) Qualora i corsi siano svolti al di fuori dell'orario di incarico, allo specialista compete, per il numero delle ore di frequenza, il compenso di cui all'articolo 29, comma 1, maggiorato degli eventuali incrementi periodici di anzianità.
(6) Nei confronti dello specialista che presta la propria attività in più Aziende il compenso di cui al comma 5 viene corrisposto dalle Aziende interessate in proporzione del numero delle ore svolte presso ciascuna Azienda.
(7) È in facoltà della Provincia riconoscere come utili ai fini dell'aggiornamento obbligatorio-formazione permanente di cui al presente articolo:
- a) i corsi organizzati, con oneri a proprio carico, dal Sindacato firmatario del presente Accordo;
- b) corsi o iniziative ufficialmente attivati da università, ospedali, istituti di ricerca, società scientifiche o organismi similari.
(8) Nelle ipotesi di cui ai punti a) e b) del comma 7 lo specialista deve avanzare preventiva formale domanda di partecipazione alla Azienda competente per la conseguente autorizzazione. Per la frequenza a detti corsi al sanitario spetta lo stesso trattamento di cui ai commi 4 e 5.
(9) Al termine di ciascun corso il sanitario ha l'obbligo di fornire alla Azienda idonea documentazione, rilasciata a cura dell'organismo che ha svolto l'aggiornamento, attestante fra l'altro i giorni e le ore durante i quali l'interessato ha frequentato i corsi.
(10) L'aggiornamento obbligatorio-formazione permanente deve prevedere una destinazione di risorse vincolate a questo scopo.