(1) Con le disposizioni del presente articolo si intende ridurre la disoccupazione e favorire l’assunzione nell’impiego presso la Provincia e gli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata di giovani disoccupati fino all’età di 35 anni nonché di altre categorie da individuarsi sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal piano pluriennale per l’occupazione della Provincia.
(2) L’assunzione di cui al comma 1 è subordinata alla riduzione dell’orario di lavoro del personale in procinto di essere collocato a riposo secondo i requisiti e le modalità stabiliti dalla contrattazione collettiva.
(3) Le spese per l’assunzione del personale di cui al comma 1 e per l’assunzione per intero da parte dell’ente di appartenenza dei contributi di previdenza e di quiescenza, corrispondenti al periodo di riduzione dell’orario di lavoro, sono effettuate nei limiti dei risparmi di spesa derivanti complessivamente dalle misure di cui al comma 2.