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In vigore al: 21/11/2014

z) Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 11)
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Legge finanziaria 2014)

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1)
Pubblicata nel numero straordinario 1 del B.U. 10 aprile 2014, n. 14.

Art. 14 (Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1) Dopo l’articolo 24 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 24/bis (Comitato di revisione della spesa pubblica)

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di revisione della spesa pubblica provinciale, è istituito presso il dipartimento competente in materia di organizzazione amministrativa il Comitato di revisione della spesa pubblica.

2. Il Comitato di revisione della spesa pubblica è un organo collegiale, composto da cinque componenti, scelti tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di comprovata esperienza e capacità in materia economica e di organizzazione amministrativa, con particolare riferimento ai seguenti settori: management, pianificazione e controllo di gestione, organizzazione del personale, misurazione e valutazione delle performance e dei risultati, gestione amministrativa e contabile nell’ambito della pubblica amministrazione. Costituisce titolo di preferenza una particolare specializzazione culturale e scientifica, desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da eventuali pubblicazioni e da docenze svolte nell’ambito delle materie richieste. I/Le componenti sono nominati/nominate dal Presidente della Provincia, nel rispetto delle pari opportunità di genere, per un periodo di cinque anni, rinnovabile. Un/Una componente è nominato/nominata sulla base di una terna di nominativi proposta dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, un/una componente è nominato/nominata sulla base di una terna di nominativi proposta dalle associazioni dei datori di lavoro e tre componenti sono nominati/nominate su proposta del Consiglio provinciale, dei/delle quali due su indicazione della maggioranza politica e uno/una dell’opposizione.

3. Ai/Alle componenti del comitato è corrisposto un compenso commisurato all’inquadramento.”

(2) Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si provvede, entro un massimo di 400.000,00 euro, con lo stanziamento dell’unità previsionale di base 02110 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2014 e seguenti.

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