(1) Al comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, dopo le parole: “fino a tre segretari particolari” sono aggiunte le seguenti: “, oltre ad un segretario personale,”.
(2) Il comma 6 dell’articolo 15 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11 è così sostituito:
„6. Ai segretari di cui al comma 1 spetta, in aggiunta al trattamento economico di livello, l’indennità di funzione, con il relativo regime, attribuita ai direttori d’ufficio per l’esercizio delle funzioni dirigenziali.”
(3) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 13.000,00 euro annui, si provvede con lo stanziamento dell’unità previsionale di base 02100 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2014 e seguenti.