(1) Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 6, lettera c), della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014. Fino a quando non sarà diversamente disposto, rimane salva l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale nella misura stabilita a decorrere dall’anno 2010.
(2) La riduzione del personale prevista al comma 6 dell’articolo 13 della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, è da realizzare per il personale docente ed equiparato entro l’anno 2018.
(3) Al fine di contenere le spese e di garantire un trattamento economico omogeneo del personale dirigenziale della Provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti, le originarie disposizioni dell’articolo 22 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, nonché la corrispondente successiva disciplina sono intese nel senso che rimane escluso il cumulo dell’indennità di funzione con la parte della relativa indennità trasformata in assegno personale, anche se maturata in seguito ad incarichi dirigenziali di diverso livello o di diversa posizione gerarchica.