(1) L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 12ter della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, è abrogato.
(2) Dopo il comma 8 dell’articolo 12/ter della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 9, 10 ed 11:
“9. A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, l’aggiornamento delle graduatorie provinciali è effettuato con cadenza annuale e con possibilità di trasferimento da altre province in base al punteggio determinato secondo i criteri di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, nel rispetto della fascia di appartenenza; il trasferimento da altre province è possibile esclusivamente nell’anno di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento nazionali.
10. Fino al termine dell’anno scolastico 2011/2012 la stipula dei contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato con il personale docente delle scuole a carattere statale continuerà a basarsi sulle graduatorie già approvate in via definitiva per il medesimo anno.
11. Il comma 21 dell’art. 9 del decreto- legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, trova applicazione immediata anche in provincia di Bolzano.”