(1) I mezzi meccanici possono accedere alle aree sciabili solo fuori dell’orario di apertura delle piste o previa chiusura, salvo i casi di necessità ed urgenza. L’eventuale produzione di neve tecnica durante l’orario di apertura della pista deve essere opportunamente segnalata.
(2) I mezzi meccanici devono essere in ogni caso muniti di dispositivi di segnalazione luminosa ed acustica in funzione, devono procedere a bordo pista e ad una velocità tale da non mettere in pericolo l’incolumità altrui.