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In vigore al: 11/09/2012

j) Legge provinciale 23 novembre 2010 , n. 141)
Ordinamento delle aree sciabili attrezzate 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 30 novembre 2010, n. 48.
2)
Vedi anche il D.P.P. 12 gennaio 2012, n. 3.

Art. 18 (Regole comportamentali degli utenti)

(1) Gli utenti dell’area sciabile attrezzata sono tenuti a:

  1. scegliere la pista e la velocità adeguate alle proprie capacità tecniche ed alla propria condizione fisica, alla condizione della pista e del tempo e alla densità del traffico sulle piste;
  2. moderare la velocità nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati o di ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, foschia, scarsa visibilità o affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti;
  3. mantenere, sulla traiettoria prescelta, le distanze di sicurezza in funzione delle particolarità del tracciato, della visibilità nonché delle caratteristiche proprie dell’attrezzo utilizzato;
  4. assicurarsi, prima del sorpasso di altri utenti, di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte che a valle, sia a destra che a sinistra, ma sempre ad una distanza tale da non costituire intralcio per l’utente sorpassato;
  5. dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio piste ed al servizio soccorso ed ai mezzi meccanici di cui all’articolo 21, consentendone l’agevole e rapida circolazione;
  6. assicurarsi di potersi immettere sulla pista o di poter attraversare la pista senza pericolo per sé e per gli altri;
  7. dare la precedenza negli incroci a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica;
  8. non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità, ed evitare di costituire pericolo per gli altri utenti in caso di sosta;
  9. in caso di caduta, lasciare la pista il più presto possibile portandosi eventualmente ai margini di essa;
  10. fornire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza ed al controllo delle piste, le proprie generalità qualora siano coinvolti in un incidente o ne siano testimoni o abbiano prestato assistenza ad utenti in difficoltà;
  11. utilizzare sci, snowboard o attrezzi similari, muniti di appositi dispositivi di trattenuta o frenaggio, idonei ad evitare che il distacco improvviso di essi possa costituire pericolo per l’incolumità altrui;
  12. durante la sosta presso i rifugi o altre zone, sistemare l’attrezzatura (sci, snowboard, bastoncini o altro) fuori dal piano sciabile, in modo tale da non recare intralcio o pericolo ad altre persone.

(2) La Giunta provinciale può prevedere, nell’interesse della sicurezza sulle aree sciabili attrezzate, l’obbligo di una copertura assicurativa sia per gli utenti che per i gestori delle aree sciabili medesime. La Giunta provinciale determina le caratteristiche e la misura minima della copertura assicurativa.

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