(1) Gli utenti dell’area sciabile attrezzata sono tenuti a:
(2) La Giunta provinciale può prevedere, nell’interesse della sicurezza sulle aree sciabili attrezzate, l’obbligo di una copertura assicurativa sia per gli utenti che per i gestori delle aree sciabili medesime. La Giunta provinciale determina le caratteristiche e la misura minima della copertura assicurativa.