(1) Nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard nelle aree sciabili attrezzate è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai 14 anni di indossare un casco protettivo omologato.
(2) L’assessore provinciale competente può con provvedimento motivato estendere l’obbligo del casco di cui al comma 1 ad altre categorie di utenti.