(1) L’accesso alle piste senza sci è consentito nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla Giunta provinciale, nelle quali vengono anche determinati i requisiti per la risalita delle piste con gli sci ai piedi.
(2) Durante gli orari di battitura e manutenzione della pista l’accesso alle piste è vietato. La Giunta provinciale può determinare le modalità necessarie.