Pubblicata nel B.U. 23 luglio 1996, n. 33.
(1) Sono ammesse all'esame le persone che:
(2) La commissione d'esame di cui all'articolo 4 decide sull'ammissione del candidato all'esame. In caso di mancata ammissione il candidato può presentare ricorso nel termine di trenta giorni alla Giunta provinciale, la quale decide a sua volta entro i quindici giorni successivi.
(3) Nella domanda di ammissione all'esame il candidato deve indicare la lingua in cui intende sostenere l'esame. L'esame può essere sostenuto in italiano o in tedesco.