Pubblicata nel B.U. 23 luglio 1996, n. 33.
(1) Consegue la qualifica professionale di "tecnico del commercio" chi supera un apposito esame indetto dall'assessore competente in materia di commercio e volto ad accertare il possesso di conoscenze professionali e di cultura generale che abilitano a svolgere compiti particolarmente qualificati o funzioni direttive nell'ambito di un esercizio commerciale.
(2) Ai candidati che abbiano superato l'esame viene rilasciato un diploma che dà diritto all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio.
(3) Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, in sede di contrattazione a livello provinciale, determinano l'inquadramento e la retribuzione spettanti al tecnico del commercio.