Pubblicata nel B.U. 23 luglio 1996, n. 33.
(1) La Giunta provinciale approva il programma d'esame, sentite le associazioni di categoria del commercio più rappresentative a livello provinciale.
(2) Nel programma d'esame sono specificati le materie e i contenuti dell'esame ed è stabilito quali di essi sono oggetto di prova scritta o di prova orale.
(3) I contenuti dell'esame sono suddivisi in unità tematiche, che possono essere affrontate dai candidati come prove parziali anche a distanza di tempo le une dalle altre.