Pubblicata nel B.U. 23 luglio 1996, n. 33.
(1) Ai fini dello svolgimento dell'esame l'assessore competente in materia di commercio nomina con decreto un'apposita commissione d'esame, che resta in carica per la durata di quattro anni.
(2) La commissione è composta:
(3) Possono essere nominate a membri della commissione d'esame solo persone il cui titolo di studio o professionale sia di livello almeno corrispondente a quello del tecnico del commercio.
(4) Funge da segretario della commissione un dipendente provinciale appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla quarta.
(5) I membri della commissione d'esame che ritengano di essere impossibilitati ad esprimere un giudizio imparziale o i candidati che intendano ricusare un membro della commissione per possibile parzialità informano il presidente della commissione. Questo sottopone il caso alla commissione, che decide l'eventuale sostituzione del membro in questione.
(6) Ai membri della commissione spettano il trattamento economico ed il rimborso spese fissati dalle vigenti norme di legge.