(1) La nomina del direttore generale e dei direttori di dipartimento, di ripartizione e di ufficio avviene a tempo determinato ed è conferita con deliberazione della Giunta provinciale.
(2)La nomina, eccettuata quella a direttore d’ufficio, può essere conferita anche, nella misura del 30 per cento delle ripartizioni e senza limitazioni per i dipartimenti, a persone estranee all’amministrazione provinciale, di riconosciuta esperienza e competenza, in possesso di diploma di laurea e dei requisiti prescritti per l’accesso all’impiego presso l’amministrazione provinciale. Per i dipartimenti, la nomina può essere conferita anche a direttorid’ufficio ritenuti particolarmente idonei per tale incarico. L’assunzione dell’incarico comporta la decadenza di quello in atto ricoperto. Rimane ferma l’iscrizione nell’albo degli aspiranti dirigenti già acquisita .18)
(3) La nomina del direttore generale avviene su proposta del Presidente della giunta provinciale, per la durata di 5 anni; la nomina a direttore di dipartimento avviene su proposta del componente di Giunta competente, per un periodo pari alla durata in carica del proponente; la nomina a direttore di ripartizione e di ufficio avviene su proposta del componente di Giunta competente, d'intesa con il Presidente della giunta provinciale, sentito il direttore generale o di dipartimento preposto, per un periodo di 4 anni.
(4) Il componente di Giunta preposto propone per il conferimento dell'incarico dirigenziale un dipendente iscritto nella corrispondente sezione dell'albo di cui all'articolo 15. La scelta dei direttori di ufficio può avvenire anche nell'ambito della sezione A dell'albo. La scelta è subordinata al solo possesso dei requisiti professionali da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale per le singole strutture.
(5) Il componente di Giunta competente per materia fa avviare un apposito procedimento di selezione ai sensi degli articoli 16 o 17, se per il conferimento dell'incarico dirigenziale non intenda fare una proposta ai sensi dei commi 2 e 4 del presente articolo o quando manchino aspiranti all'incarico che siano in possesso dei requisiti professionali richiesti.
(6) La funzione di vice-direttore generale è assegnata ad un direttore di dipartimento o di ripartizione, su proposta del Presidente della giunta provinciale, sentito il direttore generale.
(7) La nomina dei direttori è rinnovabile.
(8) Ai fini di un migliore coordinamento e snellimento della gestione delle materie di competenza di un componente di Giunta e dei compiti attribuiti nell’ambito di tali materie a enti strumentali della Provincia o a società controllate dalla stessa, è consentito il cumulo tra incarichi dirigenziali presso la Provincia e presso tali enti e società, salvo il rispetto delle particolari disposizioni per la copertura delle rispettive posizioni dirigenziali. 19)