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In vigore al: 11/09/2012

Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 101)
Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano

1)
Pubblicata nel B.U. 5 maggio 1992, n. 19.

CAPO I
Struttura dirigenziale

Art. 1 (Principi generali)

(1) Sono principi fondamentali dell'organizzazione e dell'attività amministrativa della Provincia:

  1. la chiarezza e la transparenza dell'apparato amministrativo per una maggiore rispondenza alle esigenze del cittadino;
  2. una chiara suddivisione delle competenze tra il livello politico e quello amministrativo, nonché tra i vari livelli dirigenziali;
  3. la flessibilità delle strutture dirigenziali rispondente alle nuove esigenze della società;
  4. l'efficacia e l'economicità della gestione e la semplificazione e pubblicità delle procedure.

(2) La gestione del personale provinciale si ispira ai seguenti principi:

  1. la partecipazione e la responsabilità del personale di ogni livello, facendo un uso adeguato della delega;
  2. la formazione ed il costante aggiornamento professionale del personale;
  3. la mobilità del personale;
  4. l'informazione dei collaboratori.

(3) I moduli organizzativi delle aziende e degli enti della Provincia devono informarsi ai principi stabiliti dalla presente legge.

Art. 2 (Gestione politica)  delibera sentenza

(1) La Giunta provinciale indica gli obiettivi fondamentali che l'amministrazione provinciale deve perseguire ed emana le direttive generali per il loro raggiungimento e per la verifica dei relativi risultati.

(2) Il Presidente della giunta provinciale e gli assessori provinciali hanno la responsabilità politica sullo svolgimento dell'attività amministrativa nelle materie di propria competenza, predisponendo i programmi di attività e stabilendo le priorità che, previa approvazione della Giunta provinciale, sono attuate dalle strutture amministrative.

(3) La Giunta provinciale, il Presidente della giunta provinciale e gli assessori esercitano le funzioni amministrative loro attribuite dalla legge.

(4) Fatte salve le diverse previsioni contenute in leggi settoriali, rientrano in particolare nella competenza della Giunta provinciale:

  1. il conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali;
  2. l'autorizzazione alla stipulazione di contratti di importo stimato, al netto dell'importo di valore aggiunto (I.V.A.), pari o superiore alla soglia comunitaria in materia di appalti pubblici, fatte salve le modalità procedurali stabilite nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 6, comma 22, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche;
  3. la promozione di liti attive, la resistenza a quelle passive nonché la transazione delle stesse;
  4. l'approvazione dei capitolati generali dei contratti e disciplinari generali per le concessioni provinciali;
  5. la determinazione di tariffe, canoni, rette, assegni, indennità e compensi;
  6. l'approvazione degli statuti, dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli enti strumentali della Provincia;
  7. la nomina o designazione dei rappresentanti della Provincia in seno ad altri enti;
  8. la concessione di contributi, sovvenzioni e provvidenze simili. 2)

(5) Fatte salve le procedure previste dalle leggi speciali, il/la componente di Giunta competente per materia provvede alla stipula dei contratti autorizzati dalla Giunta provinciale.3)

(6) La Giunta provinciale, il Presidente della giunta provinciale e gli assessori provinciali possono delegare ad organi subordinati l'adozione di provvedimenti. La delega non è ammessa in relazione alle attribuzioni di cui all'articolo 54, comma 1, cifre 1), 2) e 7), nonché all'articolo 98 dello Statuto speciale di autonomia per la Regione Trentino-Alto Adige. I relativi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Gli atti amministrativi adottati su delega della Giunta provinciale sono definitivi.4)

(7) In casi eccezionali il Presidente della giunta provinciale e gli assessori hanno facoltà di avocare, con atto motivato, l'adozione di provvedimenti di competenza dei dirigenti negli affari loro attribuiti.

(8) È in facoltà della Giunta provinciale di procedere d'ufficio, con atto motivato, entro 30 giorni dall'emanazione, all'annullamento per vizi di legittimità e alla revoca o riforma per motivi di merito di atti emanati dai dirigenti.

massimeDelibera N. 1330 del 17.08.2010 - Delega di funzioni
massimeDelibera N. 5071 del 29.12.2006 - Approvazione delle "Direttive sulle verifiche periodiche di strutture di edifici"
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 449 del 14.12.2006 - Giustizia amministrativa - lite temeraria - responsabilità aggravata - fattispecie
massimeDelibera N. 1303 del 26.04.2005 - Acquisto di oggetti d'arte in vendita all'asta
massimeDelibera N. 637 del 07.03.2005 - Delega ai rispettivi direttori delle Ripartizioni 20, 21, e 22 dell'adozione di provvedimenti autorizzativi di contratti aventi ad oggetto rapporti di lavoro a progetto e di collaborazione coordinata e continuativa - revoca della delibera n. 114 del 24.01.2005
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 359 del 29.12.1999 - Corretto destinatario di un ricorso giurisdizionale contro la Provincia autonoma di Bolzano
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 254 del 24.06.1997 - Opere pubbliche - mancante legittimazione processuale dell'assessore - agisce quale organo della Provincia
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 226 del 30.08.1996 - Contratti - competenza dell'assessore - richiesta di determinazione alla Giunta - è solo un parere
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 20 del 13.02.1996 - Non effettuata aggiudicazione di lavori pubblici - motivazione specifica Aggiudicazione - adempimenti successivi - competenza
2)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 10 agosto 1995, n. 16, e successivamente modificato dall'art. 35 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12, e dall'art. 1, comma 1, della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.
3)
Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.
4)
L'art. 2, comma 6, è stato così modificato dall'art. 5, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.

Art. 3 (Articolazione della struttura amministrativa)

(1) L'amministrazione provinciale è riordinata nella direzione generale, in dipartimenti, ripartizioni ed uffici o aree.5)

(2)Nella legislazione provinciale l’area è equiparata all’ufficio ed il coordinatore dell’area al direttore d’ufficio, in quanto compatibili.6)

5)
L'art. 3, comma 1, è stato così modificato dall'art. 5, comma 2, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
6)
L'art. 3, comma 2, è stato aggiuto dall'art. 5, comma 3, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.

Art. 4 (Direzione generale)  delibera sentenza

(1) La direzione generale provvede agli adempimenti riguardanti le questioni organizzative interdipartimentali, al coordinamento generale dell'azione amministrativa provinciale e ai rapporti con la Corte dei conti. Alle dipendenze della direzione generale sono collocate le ripartizioni Presidenza, Servizi centrali ed Avvocatura della Provincia, nonché le altre ripartizioni che potranno essere individuate con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2 nell'assolvere le funzioni di rappresentanza e difesa in giudizio l'Avvocatura della Provincia è posta alle dipendenze funzionali del Presidente della giunta provinciale.

(2) Il direttore generale opera alle dipendenze funzionali del Presidente della giunta provinciale. Egli emana direttive di ordine tecnico-amministrativo e di carattere generale; per l'esecuzione di deliberazioni della Giunta provinciale egli impartisce istruzioni specifiche ai dipartimenti.

(3) Il direttore generale esercita le funzioni di segretario della Giunta provinciale e provvede al rogito dei contratti nei quali l'amministrazione provinciale è parte, e all'autentica delle scritture private e degli atti unilaterali nell'interesse dell'amministrazione provinciale stessa. Esercita, inoltre, le funzioni di direttore di dipartimento nei confronti delle ripartizioni di cui al comma 1.7)

(4) In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni sono esercitate dal vicedirettore generale.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 270 del 14.09.1998 - Direttore generale - potestà di emanare circolari - lavori di puliziaAssistente di scuola materna - profilo professionale - lavori di pulizia Assistente di scola materna - spese per pasti consumati durante la refezione
7)
Il comma 3 è stato modificato dall'art. 19 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.

Art. 5 (Dipartimento)

(1) Il dipartimento raggruppa le ripartizioni poste alle dipendenze di ciascun componente di Giunta in ragione della ripartizione degli affari ai sensi dell'articolo 52, comma 3, dello Statuto.

(2) Il Presidente della giunta provinciale può istituire un apposito dipartimento per le ripartizioni poste alle sue dipendenze e non raggruppate nella direzione generale a norma dell'articolo 4, comma 1.8)

(3) Ove sussistano particolari esigenze o affinità di compiti, la Giunta provinciale determina specifiche modalità di coordinamento tra ripartizioni appartenenti a dipartimenti diversi.

(4) La denominazione dei dipartimenti è determinata con il decreto di ripartizione degli affari tra gli assessori.

(4/bis) In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i dipartimenti istruzione e formazione, raggruppanti, per quanto non diversamente disposto con legge provinciale, le funzioni inerenti all’istruzione scolastica e alla formazione professionale di competenza provinciale per ciascun gruppo linguistico e, per quello ladino, anche le funzioni relative alla materia cultura ladina, possono essere costituiti anche da uno o più uffici. 9)

8)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 17 agosto 1994, n. 8.
9)
L'art. 5, comma 4/bis è stato aggiunto dall'art. 14, comma 4, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.

Art. 6 (Direttore di dipartimento)

(1) Il direttore di dipartimento provvede al raccordo tra il componente della Giunta provinciale a lui preposto e le ripartizioni dipendenti, curando l'attuazione puntuale e tempestiva degli indirizzi e delle decisioni della Giunta provinciale e del componente di Giunta preposto. A tali fini, su proposta di quest'ultimo e limitatamente a specifici obiettivi di particolare rilevanza adeguatamente motivati, la Giunta provinciale può attribuire al direttore di dipartimento i connessi compiti riservati dalla presente legge alle ripartizioni del dipartimento. 10)

(2) Il direttore di dipartimento è a disposizione del componente di Giunta preposto che egli coadiuva in tutti gli affari ed in particolare nell'individuazione degli obiettivi, nell'elaborazione dei programmi di attività e nella loro articolazione in subprogetti, nella programmazione finanziaria e nella verifica del raggiungimento dei risultati.

(3) Il direttore di dipartimento è il superiore diretto dei direttori delle ripartizioni raggruppate nel dipartimento. Egli esercita nei confronti degli stessi funzioni di iniziativa, di coordinamento e di controllo. Egli provvede, di intesa con il componente della Giunta preposto e sentiti il dipendente ed i direttori delle ripartizioni interessati, all'assegnazione e al trasferimento di dipendenti tra le singole ripartizioni del dipartimento stesso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

(4) Il direttore preposto al dipartimento istruzione e formazione scuole non esercita le funzioni di cui all’articolo 10, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, e comma 2, del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, se non è titolare delle funzioni di sovrintendente o intendente scolastico. 11)

(5) Il direttore di dipartimento, il sovrintendente e l’intendente scolastico, al fine del disimpegno delle proprie funzioni, possono avvalersi di ispettori scolastici e coordinatori d’area. 12)

10)
L'art. 6, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 4, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
11)
L'art. 6, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 14, comma 5, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.
12)
L'art. 6, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 14, comma 6, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.

Art. 7 (Conferenza dei direttori di dipartimento)

(1) La conferenza dei direttori di dipartimento è organo consultivo e propositivo della Giunta provinciale per gli aspetti organizzativi, strutturali e procedurali dell'amministrazione, nonché in materia di formazione e aggiornamento del personale. Può essere, inoltre, investita di questioni aventi rilevanza interdipartimentale.

(2) La conferenza dei direttori di dipartimento è composta dal direttore generale, con funzioni di presidente, dal vice-direttore generale e dai direttori di dipartimento.

Art. 8 (Segreteria dipartimentale)

(1) Nell'esercizio delle loro funzioni il direttore generale ed i direttori di dipartimento si avvalgono di una segreteria dipartimentale, costituita con personale distaccato, anche temporaneamente, dalle ripartizioni dipendenti. Alla segreteria dipartimentale del Sovrintendente e degli Intendenti scolastici sono anche assegnati gli ispettori tecnici per le rispettive scuole.

(2) La segreteria dipartimentale provvede:

  1. a raccogliere informazioni e ad elaborare consulenze per il componente di Giunta ed il direttore proposto;
  2. ad elaborare programmi di attività a medio e lungo termine;
  3. a svolgere lavori di documentazione, analisi e studio;
  4. a verificare, su specifico incarico, il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità delle azioni previste nei programmi di attività e nei progetti del dipartimento.

Art. 9 (Ripartizione)

(1) Sono istituite le ripartizioni di cui all'allegato A alla presente legge, competenti per le materie ivi descritte.

(2) La distribuzione degli affari fra i singoli assessori da parte del Presidente della giunta provinciale avviene sulla base delle ripartizioni.

Art. 10 (Direttore di ripartizione)  delibera sentenza

(1) Il direttore di ripartizione è responsabile dell'espletamento dei compiti attribuiti alla ripartizione. Definisce con i direttori di ufficio, nell'ambito degli obiettivi, dei programmi e delle priorità previsti per la ripartizione, gli obiettivi per le attività degli uffici della ripartizione, programma e coordina l'esecuzione degli stessi e verifica la loro attuazione, sostituendosi, se necessario, al direttore di ufficio. Assicura un adeguato flusso di informazione all'interno della ripartizione.

(2) Il direttore di ripartizione provvede, sentiti il personale ed i direttori degli uffici interessati, all'assegnazione e alla mobilità dei dipendenti tra gli uffici della ripartizione.

(3) Il direttore di ripartizione esercita tutte le funzioni amministrative nelle materie di competenza della ripartizione, escluse quelle espressamente attribuite ad altri organi.

(4)13)

(5) È in facoltà del direttore di ripartizione di delegare singole funzioni amministrative di propria competenza al direttore d'ufficio competente per materia. I relativi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.13)

massimeDelibera N. 4064 del 02.09.1996 - Applicazione degli art. 2, comma 4, lett. b), e 10, comma 4, della L.P. 23 aprile 1992, n. 10 in riguardo all'applicazione dell'art. 10, lett. d), della L.P. 22 maggio 1996, n. 12 (integrata con delibera n. 43 del 15.1.2001)
13)
L'art. 10 è stato sostituito dall'art. 4, comma 2, della L.P. 10 agosto 1995, n. 16; il comma 4 è stato successivamente abrogato dall'art. 21 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.

Art. 11 (Ufficio)

(1) Gli uffici sono le strutture operative all'interno delle singole ripartizioni. La denominazione e le competenze degli uffici vengono determinate con regolamento di esecuzione.

(2) Gli uffici sono costituiti per un numero complessivamente non superiore a 210. Di norma sono dotati di almeno quattro dipendenti di qualifica funzionale non inferiore alla sesta, oltre al direttore.14)

14)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

Art. 12 (Direttore di ufficio)

(1) Il direttore di ufficio assicura il buon andamento dell'ufficio e cura l'elaborazione di provvedimenti di competenza propria e degli organi preposti.

(2) Il direttore di ufficio provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente dell'ufficio l'istruttoria e ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento. Egli è considerato responsabile di ogni singolo procedimento, fino a quando non abbia effettuato tale assegnazione.

(3) Il direttore di ufficio coadiuva il direttore di ripartizione e di dipartimento nella programmazione dell'attività sia nella fase propositiva che in quella di verifica.

(4) Il direttore di ufficio è il diretto superiore dei dipendenti assegnati all'ufficio e vigila sull'osservanza dei doveri di servizio da parte degli stessi.

(5) Il direttore di ufficio esercita le competenze attribuite e quelle eventualmente delegate. Provvede in particolare:

  1. all'esecuzione delle operazioni successive all'approvazione dei progetti o dei contratti per lavori, acquisti, forniture, prestazioni e servizi;
  2. alla liquidazione delle spese ed all'accertamento delle entrate relative ad atti divenuti esecutivi;
  3. all'attività di certificazione. 15)
15)
Il comma 5 è stato modificato dall'art. 19 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.

Art. 13 (Gestione del personale)

(1) Tutti i provvedimenti di gestione del personale, in quanto non diversamente disposto, sono di competenza del diretto superiore a norma della presente legge.

(2) Compete, in particolare, al diretto superiore:

  1. vigilare sull'osservanza dei doveri d'ufficio e autorizzare brevi assenze dal servizio nei casi di stretta necessità;
  2. autorizzare e disporre le missioni di servizio e la partecipazione a corsi di aggiornamento e di formazione nell'ambito del territorio provinciale;
  3. determinare i turni e gli orari di servizio, nel rispetto dei criteri prestabiliti;
  4. 16)
  5. autorizzare il congedo ordinario;
  6. autorizzare la prestazione di lavoro straordinario nel limite del contingente assegnato alla struttura ed il recupero del lavoro prestato.

(3) Compete al direttore di ripartizione di autorizzare e disporre:

  1. le missioni di servizio e la partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento in località ubicate nel territorio nazionale, escluso quello provinciale;
  2. i congedi straordinari ai sensi dell'articolo 78, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f) della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

(4) Competono al direttore della Ripartizione Personale:

  1. i provvedimenti connessi con la selezione e l'assunzione del personale, compresa la nomina in ruolo;
  2. i provvedimenti di amministrazione del personale non riservati o delegati ai superiori del rispettivo personale per effetto della presente legge e di norme successive;
  3. i provvedimenti di cessazione dal servizio, esclusi quelli attribuiti ad altri organi per effetto di norme successive;
  4. la disposizione di ispezioni sull'osservanza dei doveri d'ufficio del personale.
  5. i provvedimenti relativi alla corresponsione degli emolumenti stipendiali, inclusi gli adempimenti fiscali e contributivi, e i trattamenti di quiescenza e di previdenza del personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia autonoma di Bolzano. 17)

(5) Compete al componente di Giunta preposto di autorizzare e disporre le missioni di servizio e la partecipazione a corsi di aggiornamento e di formazione in località ubicate all'estero.

16)
Omissis; vedi l'art. 1 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16, e l'art. 17 della D.G.P. 7 ottobre 1996, n. 4818.
17)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 4, comma 3, della L.P. 10 agosto 1995, n. 16, e successivamente integrato dall'art. 17 della L.P. 11 agosto 1997, n. 11.

CAPO II
Accesso alle funzioni dirigenziali

Art. 14 (Nomina dei direttori)  delibera sentenza

(1) La nomina del direttore generale e dei direttori di dipartimento, di ripartizione e di ufficio avviene a tempo determinato ed è conferita con deliberazione della Giunta provinciale.

(2)La nomina, eccettuata quella a direttore d’ufficio, può essere conferita anche, nella misura del 30 per cento delle ripartizioni e senza limitazioni per i dipartimenti, a persone estranee all’amministrazione provinciale, di riconosciuta esperienza e competenza, in possesso di diploma di laurea e dei requisiti prescritti per l’accesso all’impiego presso l’amministrazione provinciale. Per i dipartimenti, la nomina può essere conferita anche a direttorid’ufficio ritenuti particolarmente idonei per tale incarico. L’assunzione dell’incarico comporta la decadenza di quello in atto ricoperto. Rimane ferma l’iscrizione nell’albo degli aspiranti dirigenti già acquisita .18)

(3) La nomina del direttore generale avviene su proposta del Presidente della giunta provinciale, per la durata di 5 anni; la nomina a direttore di dipartimento avviene su proposta del componente di Giunta competente, per un periodo pari alla durata in carica del proponente; la nomina a direttore di ripartizione e di ufficio avviene su proposta del componente di Giunta competente, d'intesa con il Presidente della giunta provinciale, sentito il direttore generale o di dipartimento preposto, per un periodo di 4 anni.

(4) Il componente di Giunta preposto propone per il conferimento dell'incarico dirigenziale un dipendente iscritto nella corrispondente sezione dell'albo di cui all'articolo 15. La scelta dei direttori di ufficio può avvenire anche nell'ambito della sezione A dell'albo. La scelta è subordinata al solo possesso dei requisiti professionali da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale per le singole strutture.

(5) Il componente di Giunta competente per materia fa avviare un apposito procedimento di selezione ai sensi degli articoli 16 o 17, se per il conferimento dell'incarico dirigenziale non intenda fare una proposta ai sensi dei commi 2 e 4 del presente articolo o quando manchino aspiranti all'incarico che siano in possesso dei requisiti professionali richiesti.

(6) La funzione di vice-direttore generale è assegnata ad un direttore di dipartimento o di ripartizione, su proposta del Presidente della giunta provinciale, sentito il direttore generale.

(7) La nomina dei direttori è rinnovabile.

(8) Ai fini di un migliore coordinamento e snellimento della gestione delle materie di competenza di un componente di Giunta e dei compiti attribuiti nell’ambito di tali materie a enti strumentali della Provincia o a società controllate dalla stessa, è consentito il cumulo tra incarichi dirigenziali presso la Provincia e presso tali enti e società, salvo il rispetto delle particolari disposizioni per la copertura delle rispettive posizioni dirigenziali. 19)

massimeDelibera N. 3384 del 18.09.2000 - Determinazione dei requisiti professionali per la nomina dei direttori delle singole strutture dirigenziali della Provincia e revoca (modificata con delibera N. 3359 del 23.9.2002)
18)
Il comma 2 prima è stato sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, e poi dall'art. 25, comma 1, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1, ed infine così modificato dall'art. 9, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 7.
19)
L'art. 14, comma 8, è stato aggiunto dall'art. 32, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.

Art. 14/bis (Mobilità del personale dirigenziale)

(1) Al fine di ottimizzare l'impiego del personale dirigenziale vengono stabiliti con regolamento di esecuzione i criteri e le modalità per garantire la mobilità di tale personale tra le diverse strutture dirigenziali della Provincia e tra gli enti strumentali della stessa, con l'obiettivo di impiegare le capacità ed attitudini dirigenziali e le competenze professionali in nuovi settori e per acquisire presso gli stessi nuove competenze e favorire flessibilità e iniziative innovative.

(2) Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale dirigenziale che ricopre posizioni di vertice collegate alla durata del mandato del preposto componente di Giunta o organo di governo comunque denominato. 20)

20)
L'art. 14/bis è stato inserito dall'art. 32, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.

Art. 15 (Albo degli aspiranti dirigenti)

(1) Presso la Direzione generale è istituito un apposito albo degli aspiranti dirigenti nel quale sono iscritti i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità per l'assunzione di incarichi dirigenziali.

(2) L'albo degli aspiranti dirigenti consta di due sezioni:

  1. nella sezione A possono essere iscritti fino a 80 dipendenti che hanno conseguito l'idoneità per la nomina a direttore generale, direttore di dipartimento o di ripartizione;
  2. nella sezione B possono essere iscritti fino a 250 dipendenti che hanno conseguito l'idoneità per la nomina a direttore di ufficio. 21)
21)
La lettera b) dell'art. 15, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 2, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 16 (Iscrizione nella sezione A dell'albo)

(1) Nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti sono iscritti i dipendenti di ruolo in possesso di diploma di laurea con un'anzianità di servizio nella funzione di direttore d'ufficio presso l'amministrazione provinciale di almeno quattro anni, ai quali, per due anni consecutivi, il nucleo di valutazione di cui all'articolo 24, su specifica proposta del competente direttore di ripartizione, abbia riconosciuto il giudizio "eccellente" per essersi particolarmente distinti nell'espletamento dei compiti dirigenziali e nel conseguimento degli obiettivi fissati per il rispettivo ufficio.

(2) Nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti è altresì iscritto il dipendente di ruolo, in possesso di diploma di laurea, con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella funzione di capo di gabinetto del Presidente della giunta provinciale.

(3) L'iscrizione nell'albo avviene nei limiti dei posti disponibili nella sezione A, e comunque per un numero non superiore a cinque per anno, avuto riguardo alla maggiore anzianità di servizio nella carica dirigenziale.

(4)Nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti sono altresì iscritte le persone nominate direttori di ripartizione sulla base di una terna di nominativi proposti da apposita commissione a seguito di una selezione effettuata previo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.22)

(5) Nell’avviso sono indicati la ripartizione la cui direzione è vacante, il termine per la presentazione delle domande di ammissione, le modalità delle prove di selezione, il titolo di studio e, se del caso, l’abilitazione professionale nonché l’esperienza professionale richiesti. L’esperienza professionale non può essere inferiore a quattro anni di servizio effettivo come direttore di ufficio per i dipendenti di ruolo della Provincia autonoma di Bolzano e per i dipendenti di ruolo di altre pubbliche amministrazioni di una qualifica dirigenziale analoga. Alle prove di selezione sono inoltre ammessi:

  1. i dipendenti provinciali di ruolo con un’anzianità di servizio di almeno otto anni nella funzione di segretario particolare di un componente della Giunta provinciale, nonché
  2. persone estranee alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego presso l'amministrazione provinciale e del diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento ovvero della laurea specialistica/magistrale o del titolo di master universitario di primo livello in uno degli indirizzi specificati nell’avviso, che per almeno otto anni di servizio effettivo abbiano svolto funzioni dirigenziali in settori attinenti all’attività istituzionale dell’amministrazione provinciale.22)

(6) La commissione di selezione, nominata dal Presidente della Provincia, è composta da un numero dispari di componenti, non superiore a cinque, esperti nelle discipline oggetto della selezione, con qualifica non inferiore a quella di direttore di ripartizione se interni all'amministrazione.22)23)

(7)La commissione effettua la valutazione dei partecipanti alla selezione secondo le modalità indicate nell’avviso e previo esame dei curricula professionali. I candidati nominati direttori di ripartizione di provenienza esterna all'amministrazione sono inquadrati nel ruolo provinciale.24)

22)
I commi 4, 5 und 6 dell'art. 16 sono stati così sostituiti dall'art. 5, comma 5, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
23)
L'art. 16 è stato sostituito dall'art. 39 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.
24)
L'art. 16, comma 7, è stato aggiunto dall'art. 5, comma 6 della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.

Art. 17 (Iscrizione nella sezione B dell'albo)  delibera sentenza

(1) Nella sezione B dell'albo degli aspiranti dirigenti vengono iscritti i vincitori di concorsi indetti con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il bando indica l'ufficio da ricoprire, il termine per la presentazione delle domande di ammissione, le modalità delle prove di preselezione e di selezione, il titolo di studio e l'abilitazione professionale eventualmente richiesti per l'accesso alle singole strutture ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

(2) Possono presentare domanda di ammissione alla selezione:

  1. i dipendenti di ruolo della Provincia o di altri enti pubblici con un’anzianità di servizio effettivo di almeno quattro anni e in possesso del diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento ovvero della laurea specialistica/magistrale o del titolo di master universitario di primo livello o di laurea triennale in uno degli indirizzi specificati nell’avviso, nonché
  2. persone estranee alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego presso l'amministrazione provinciale nella posizione cui ambiscono, con almeno sei anni di esperienza di lavoro dipendente o professionale in materia attinente all'attività istituzionale dell'amministrazione provinciale. 25)

(3) Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande il direttore di ripartizione competente può proporre per l'ammissione alla selezione un dipendente che abbia dimostrato particolare attitudine all'espletamento di compiti dirigenziali e che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2 o abbia un'anzianità di almeno 10 anni di servizio in una qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

(4) La commissione di selezione è nominata dal direttore della Ripartizione Servizi centrali ed è composta da un direttore di ripartizione e da due esperti nelle discipline oggetto della selezione, con qualifica non inferiore a direttore d'ufficio se interni all'amministrazione.

(5) I direttori d'ufficio di provenienza esterna all'amministrazione vengono inquadrati nel ruolo provinciale.26)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 118 del 29.03.2007 - mpiegato provinciale - concorso - vizi del procedimento concorsuale - commissione esaminatrice - è organo interno all'amministrazione - bando - interpretazione e applicazione letterale e rigorosa
25)
L'art. 17, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 7, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
26)
L'art. 17 è stato sostituito dall'art. 39 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

Art. 18 (Incompatibilità)

(1) Non può essere conferito incarico dirigenziale a dipendenti che esercitano un mandato politico quale sindaco, quale assessore di comune con più di 20.000 abitanti oppure quale presidente di una comunità comprensoriale, di un'azienda municipalizzata o Unità sanitaria locale.

(2) In caso di accettazione di un mandato politico dopo il conferimento dell'incarico dirigenziale, le funzioni del dirigente sono, per la durata di un anno, esercitate dal sostituto, al quale spetta la relativa indennità di funzione. In caso di mancata rinuncia al mandato entro un anno, la Giunta provinciale dichiara la decadenza della nomina.

(3) Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di collocamento in aspettativa o di comando presso altro ente.

Art. 19 (Sostituzione temporanea di dirigenti)

(1) Per ogni direttore di dipartimento, di ripartizione e di ufficio la Giunta provinciale nomina un sostituto che fa le veci del titolare ogni qualvolta questo sia assente o impedito e che esercita la reggenza della struttura dirigenziale in caso di vacanza e fino alla copertura ordinaria della stessa.

(2) La sostituzione del direttore di dipartimento è di norma affidata ad un direttore di ripartizione del dipartimento; la sostituzione del direttore di ripartizione ad un direttore di ufficio della ripartizione; la sostituzione del direttore di ufficio ad un altro direttore di ufficio della stessa ripartizione o ad un dipendente dello stesso ufficio di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

(3)27)

(4) In casi di particolare necessità la Giunta provinciale può affidare temporaneamente al direttore di dipartimento la direzione di una ripartizione dello stesso dipartimento, o ad un direttore di ripartizione la direzione di un'altra ripartizione o di un ufficio, o ad un direttore d'ufficio la direzione di un altro ufficio della stessa ripartizione.28)

(5) In caso di vacanza, di assenza o impedimento del titolare, in mancanza di un sostituto, le funzioni dirigenziali sono esercitate dal diretto superiore.

27)
Abrogato dall'art. 18 del contratto collettivo 17 luglio 2000.
28)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

Art. 20 (Responsabilità dei direttori)

(1) Il direttore è direttamente responsabile del risultato dell'attività svolta dalla struttura a cui è preposto e risponde dell'attuazione dei programmi, dei progetti e delle direttive impartite della Giunta provinciale o dal componente di Giunta preposto; risponde anche del corretto impiego delle risorse.

(2) Alla fine di ogni anno solare il direttore gerarchicamente preposto porta a conoscenza del direttore di ripartizione o di ufficio una relazione scritta in ordine al conseguimento degli obiettivi fissati all'inizio dell'anno; può in qualsiasi momento contestargli l'insoddisfacente espletamento dei compiti dirigenziali.

(3) In caso di valutazione negativa, il dirigente interessato, nel termine di 30 giorni, può presentare le sue controdeduzioni.

(4) Qualora consideri insufficienti le controdeduzioni presentate, il dirigente preposto rimette gli atti al nucleo di valutazione che esprime un motivato parere in merito. La Giunta provinciale, ove confermi la valutazione negativa, revoca la nomina e dispone la cancellazione del dipendente dall'albo degli aspiranti dirigenti.29)

(5) La nomina dei direttori di dipartimento può essere anche revocata in seguito al venir meno del rapporto di fiducia con il componente di Giunta a lui preposto.

(6) Il nucleo di valutazione può attribuire annualmente il giudizio di "eccellente" a non più di cinque direttori d'ufficio, proposti dal direttore di ripartizione preposto e che si sono particolarmente distinti nell'espletamento dei compiti dirigenziali.30)

(7) Il direttore generale verifica la sussistenza dei presupposti indicati all'articolo 16, comma 1, lettera b) e dispone l'iscrizione nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti nei limiti dei posti disponibili nella sezione stessa, avuto riguardo alla maggiore anzianità di servizio nella carica dirigenziale.31)

29)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 17 agosto 1994, n. 8.
30)
Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 3, comma 2, della L.P. 17 agosto 1994, n. 8.
31)
Il comma 7 è stato aggiunto dall'art. 3, comma 2, della L.P. 17 agosto 1994, n. 8.

Art. 21 (Rinnovo degli incarichi dirigenziali)

(1) Non meno di tre mesi prima della scadenza dell'incarico del direttore d'ufficio, il competente direttore di ripartizione esprime un giudizio complessivo sullo svolgimento dei compiti dirigenziali, consegnando copia della relazione al direttore interessato, sentito il preposto direttore di dipartimento ed il componente di Giunta.

(2) Se il giudizio globale non è soddisfacente, il direttore interessato può presentare entro 30 giorni le sue controdeduzioni.

(3) Il giudizio globale non soddisfacente viene sottoposto, sentito il nucleo di valutazione e tenuto conto delle controdeduzioni del direttore, alla Giunta provinciale per decidere sul rinnovo dell'incarico dirigenziale. Il mancato rinnovo dell'incarico dirigenziale comporta, di norma, la cancellazione dall'albo degli aspiranti dirigenti.

(4) Le disposizioni dei commi 1 e 2 trovano applicazione anche per il rinnovo dell'incarico dirigenziale del direttore di ripartizione. In tal caso il giudizio globale è espresso dal direttore di dipartimento, d'intesa con il componente di Giunta preposto. Il componente di Giunta sottopone poi il giudizio globale alla Giunta provinciale, tenendo conto delle controdeduzioni del direttore di ripartizione.

(5) La Giunta provinciale può, anche prima della scadenza dell'incarico, affidare al direttore d'ufficio o al direttore di ripartizione la direzione di un altro ufficio o di un'altra ripartizione. 32)

32)
L'art. 21 è stato così sostituito dall'art. 5, comma 8, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.

Art. 22 (Enti strumentali)

(1) Le disposizioni di cui al presente capo trovano applicazione anche per gli enti pubblici dipendenti dalla Provincia autonoma di Bolzano o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa provinciale delegata, intendendosi sostituiti gli organi di governo degli stessi alla Giunta provinciale.33)

33)
L'art. 22 è stato abrogato dall'art. 11 del Contratto di comparto 6 agosto 2001 e poi ricostituito dall'art. 2, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4. Vedi anche la norma transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della L.P. 10 giungo 2008, n. 4.

Art. 23 (Trattamento giuridico ed economico dei dirigenti nominati per chiamata) 34) delibera sentenza

(1)35)

(2) I dirigenti nominati per chiamata dall'esterno ai sensi dell'articolo 14, comma 2, dipendenti da enti pubblici, il cui ordinamento rientra nella competenza propria o delegata della Provincia o che sono soggetti alla vigilanza e tutela della Provincia stessa, possono essere comandati presso la Provincia secondo la vigente normativa. Dopo almeno un anno di servizio e su richiesta motivata del competente membro della Giunta provinciale, possono essere inquadrati nel ruolo provinciale ed iscritti nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti.36)

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 363 del 09.11.2006 - Inquadramento in ruolo di dirigenti nominati per chiamata dall'esterno - Lesione del principio del concorso pubblico
34)
Viene riportata la dicitura originaria della rubrica, stante la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1, comma 3, della L.P. 20 giugno 2005, n. 3(sentenza della Corte costituzionale n. 363 del 25 ottobre - 9 novembre 2006).
35)
Il comma 1, introdotto dall'art. 1, comma 3, della L.P. 20 giugno 2005, n. 3, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 363 del 25 ottobre - 9 novembre 2006.
36)
Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 22 della L.P. 14 agosto 1996, n. 18.

CAPO III
Efficienza dell'amministrazione

Art. 24 (Organismo di valutazione)

(1) In attuazione e per le finalità di cui all’articolo 79 dello Statuto speciale di autonomia per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, presso la Direzione generale della Provincia è istituito un organismo di valutazione per l’effettuazione dei controlli, anche di natura collaborativa, funzionali all’attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e di controllo successivo sulla sana gestione, relativi agli enti locali e agli altri soggetti individuati dall’articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale stesso. Degli esiti dei controlli è data notizia al Consiglio provinciale, alla Giunta provinciale e alla competente sezione della Corte dei conti.

(2) L’organismo di valutazione opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione ed in piena autonomia in collaborazione con la Direzione generale ed, eventualmente, in accordo con altri enti o istituzioni pubbliche. Alla Direzione generale spetta il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all’esercizio indipendente delle funzioni di valutazione e di controllo, di garantire la trasparenza delle modalità e dei sistemi operativi e di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale.

(3) L’organismo di valutazione è un organo collegiale composto da cinque componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all’amministrazione; i componenti sono nominati dal Presidente della Provincia, nel rispetto delle pari opportunità di genere, per un periodo di cinque anni e possono essere riconfermati per una sola volta. Un membro è nominato su indicazione del Consiglio provinciale ed un membro è nominato su indicazione del Consiglio dei Comuni. I componenti non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell’organismo.

(4) L’organismo di valutazione definisce con propri atti interni le modalità concernenti il proprio funzionamento, per il quale può avvalersi di un contingente di personale non superiore a 15 unità. Alla copertura di tali posti si provvede esclusivamente mediante personale dell’amministrazione provinciale o di altre amministrazioni pubbliche, senza un aumento del contingente di personale complessivo delle amministrazioni di provenienza.

(5) Relativamente all’amministrazione provinciale e agli enti da essa dipendenti, l’organismo di valutazione verifica altresì, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, il conseguimento degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, la legittimità, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa; a tal fine esso compie, in generale, ogni attività relativa al controllo interno, come definito dall’ordinamento vigente, in quanto non riservata alla commissione di cui all’articolo 1-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, con la quale si raccorda per il disimpegno delle proprie funzioni.37)

37)
L'art. 24 è stato così sostituito dall'art. 32, comma 3 della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.

CAPO IV
Norme transitorie e finali

Art. 25 (Prima iscrizione nell'albo degli aspiranti dirigenti)

(1) I dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono preposti, anche in rapporto di reggenza o di sostituzione da almeno sessanta giorni consecutivi, ad una direzione generale, di ripartizione o ad una struttura equiparata, ed il capo gabinetto del Presidente della giunta provinciale sono iscritti d'ufficio nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti.

(2) In prima applicazione della presente legge la Giunta provinciale può coprire fino ad un terzo delle direzioni di dipartimento e di ripartizione rimaste vacanti, applicato l'articolo 26, comma 6, conferendo i relativi incarichi di direzione a dipendenti che esercitano le mansioni di direttore d'ufficio o di segretario particolare di un componente di Giunta ovvero del Presidente del consiglio provinciale, e siano in possesso di diploma di laurea. Le direzioni relative sono indicate nel primo bando che sarà indetto per la copertura di posti vacanti dell'albo degli aspiranti dirigenti.

(3) I dirigenti nominati ai sensi del comma 2 sono iscritti d'ufficio nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti.

(4) Alla sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti sono altresì iscritti d'ufficio i dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di dirigente generale o di dirigente superiore ad esaurimento ex-articolo 51 della L.P. n. 11/1981.

(5) In sede di iscrizione nell'albo a norma dei precedenti commi non viene attribuito il beneficio di cui all'articolo 16, comma 6.

(6) I dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono preposti, anche in rapporto di reggenza o di sostituzione da almeno sessanta giorni consecutivi, ad un ufficio ed i dipendenti che esplicano le mansioni di segretario particolare di un componente di Giunta ovvero del Presidente del consiglio provinciale, e sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 17, comma 2, sono iscritti d'ufficio nella sezione B dell'albo degli aspiranti dirigenti.

Art. 26 (Dirigenti in servizio)

(1) I dirigenti che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono le qualifiche ad esaurimento di cui all'articolo 51 della L.P. n. 11/1981, o sono iscritti nel ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 106 della stessa legge o all'articolo 53 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, conservano lo stato giuridico in atto, salvo quanto disposto dal comma 6 del presente articolo.

(2)38)

(3) Il direttore generale che alla data di entrata in vigore della presente legge è preposto alla Segreteria della Giunta provinciale rimane preposto alla direzione generale di cui all'articolo 4 per la durata dell'incarico in atto. Il direttore generale che alla data di entrata in vigore della presente legge esercita le funzioni di ragioniere generale della Provincia conserva a tempo indeterminato la relativa qualifica.

(4) L'Ispettore generale che alla data di entrata in vigore della presente legge esercita le funzioni di vice-segretario della Giunta provinciale e regge l'Ispettorato degli affari legislativi, legali e contrattuali, assume a tempo indeterminato le funzioni di vice-direttore generale ed è preposto alla ripartizione Avvocatura della Provincia.

(5)38)

(6) Il ragioniere generale, i direttori di ripartizione, gli ispettori generali e i direttori di ufficio che alla data di entrata in vigore della presente legge sono preposti a tempo indeterminato ad una ripartizione o struttura equiparata o ad un ufficio, con deliberazione della Giunta provinciale sono preposti rispettivamente ad una ripartizione o ad un ufficio almeno in parte corrispondente alla struttura precedentemente diretta, tenendo possibilmente conto delle preferenze espresse dagli interessati entro 30 giorni dalla richiesta.

(7) I dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono preposti, in via provvisoria, a titolo di reggenza o di sostituzione ad una ripartizione o struttura equiparata o ad un ufficio, continuano ad esercitare le relative funzioni fino alla prima copertura delle relative direzioni a norma della presente legge.

(8) A seguito del rientro dall'aspettativa per mandato politico del funzionario di cui al comma 4, è istituita, per il medesimo, la qualifica di vicedirettore generale ad esaurimento. I funzionari che esercitavano le funzioni di vicedirettore generale e di direttore della Ripartizione Avvocatura della Provincia nel periodo di collocamento in aspettativa del funzionario di cui al comma 4, sono nominati, secondo le modalità di cui all'articolo 14, vicedirettore generale e direttore della Ripartizione Avvocatura della Provincia.39)

(9) Il funzionario che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita le funzioni di direttore reggente della Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio, rimane preposto a detta ripartizione fino all’implementazione degli interventi anticongiunturali in corso di definizione e, comunque, non oltre il 26 ottobre 2013.40)

(10) A far data dal 1° gennaio 2010, il funzionario che esercita le funzioni di coordinatore dei musei provinciali è nominato direttore della Ripartizione Musei.40)

(11) Il funzionario che alla data di entrata in vigore della presente legge esercita le funzioni di direttore reggente della Ripartizione provinciale Sanità, rimane preposto a detta ripartizione fino al completamento del riordino del servizio sanitario provinciale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013.41)

(12) Fino a quando non sarà diversamente disposto con contratto collettivo provinciale, per il personale che svolge le funzioni dirigenziali a titolo di reggenza la misura prevista per la trasformazione dell’indennità di funzione in assegno personale pensionabile quale distinto, fisso e continuativo elemento di retribuzione, è raddoppiata con decorrenza dall’assunzione delle funzioni dirigenziali in atto. 41)

38)
Abrogato dall'art. 32, comma 4, del Contratto di comparto per il personale provinciale 8 maggio 1997.
39)
Il comma 8 è stato aggiunto dall'art. 14 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.
40)
I commi 9 e 10 dell'art. 26 sono stati aggiunti dall'art. 25, comma 2, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
41)
I commi 11 e 12 dell'art. 26 sono stati aggiunti dall'art. 5, comma 9, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.

Art. 27 (Strutture esistenti)

(1) Le ripartizioni o strutture equiparate e gli uffici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la denominazione ed i compiti stabiliti dalla L.P. n. 11/1981, e successive modifiche ed integrazioni, fino a quando non sarà provveduto al riordino degli uffici, ai sensi dell'articolo 11 della presente legge. Il riordino può essere disposto anche gradualmente e deve essere concluso entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 28 (Trasformazione dell'indennità di dirigenza)

(1) L'indennità di dirigenza spettante ai sensi dell'articolo 47 della L.P. n. 11/1981, e successive modifiche ed integrazioni, è trasformata in assegno personale nella misura maturata ai sensi dell'articolo 22, comma 5.

Art. 29 (Disciplina transitoria dell'incompatibilità)

(1) Nei confronti dei dirigenti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano un mandato politico che ai sensi dell'articolo 18 è incompatibile con l'incarico dirigenziale, il comma 2 di tale articolo non si applica per la durata del mandato in corso.

Art. 30 (Abrograzione di norme)

(1) Gli articoli da 1 a 12, 15 e da 16 a 21 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, gli articoli da 1 a 5, da 8 a 10, da 21 a 34, 47, 51, comma 4, 85, quest'ultimo articolo limitatamente all'indennità dirigenziale, 103 e da 105 a 108 della L.P. n. 11/1981, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'articolo 22 della legge provinciale 12 dicembre 1983, n. 50, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge, sono abrogati.

Art. 31-32 42)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

42)
Omissis.

ALLEGATO A

1 Presidenza 43)

  1. relazioni con gli organi dello Stato in questioni di principio riguardanti l'autonomia e la politica della Provincia e con gli organi e uffici dell'Unione Europea
  2. cooperazione transfrontaliera e assistenza in favore degli emigrati e dei transfrontalieri
  3. tutela a livello europeo dei gruppi etnici
  4. cooperazione allo sviluppo
  5. riconoscimento di persone di diritto privato
  6. provvedimenti contingibili ed urgenti; impiego della forza pubblica
  7. servizio di segreteria delle commissioni per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina
  8. stampa e pubbliche relazioni
  9. cerimoniale
  10. tutela dei consumatori
  11. volontariato, servizio civile
  12. rapporti con la RAI
43)
Il Punto 1 dell'allegato A è sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, poi modificato dall'art. 22 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6, e dall'art. 32, comma 10, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.

2 Servizi centrali44)

  1. servizio di segreteria della Giunta provinciale
  2. rapporti con la Corte dei Conti
  3. svolgimento delle operazioni elettorali e referendarie
  4. affari istituzionali
  5. supporto Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome
  6. strutture organizzative e procedure
  7. analisi del fabbisogno del personale
  8. assegnazione di locali agli uffici provinciali
  9. progetti organizzativi
  10. servizio postale e centrale telefonica
  11. protocollo, archivio dell'amministrazione provinciale
  12. tipografia provinciale, approvvigionamento di materiali di cancelleria e di arredamento degli uffici
  13. servizio automobilistico
  14. servizio di pulizia degli uffici
44)
Integrato dall'art. 6, comma 4, della L.P. 17 luglio 2002, n. 10.

3 Avvocatura della Provincia

  1. tutela legale dei diritti e degli interessi della Provincia, delle aziende e degli enti provinciali
  2. consulenza legale e giuridico-amministrativa in favore delle ripartizioni, delle aziende e degli enti provinciali
  3. studio, elaborazione e revisione degli atti normativi, anche per quanto attiene alla tecnica legislativa
  4. elaborazione di testi unici di leggi e regolamenti provinciali
  5. servizio linguistico per testi normativi
  6. pubblicazione delle leggi e emanazione dei regolamenti
  7. affari contrattuali e tenuta del repertorio
  8. parere sugli atti di transazione

4 Personale45)

  1. assunzione, stato giuridico ed economico, trattamento di quiescenza dei dipendenti
  2. formazione ed aggiornamento del personale
45)
Modificato dall'art. 24 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

5 Finanze 46)

  1. entrate, rapporti finanziari con lo Stato
  2. tributi di competenza provinciale
  3. mutui e prestiti
  4. partecipazioni della Provincia ad enti e società
  5. bilancio e rendiconto
  6. contabilità generale delle entrate e delle spese
  7. vigilanza sui bilanci degli enti funzionali, sulle gestioni fuori bilancio e sugli agenti contabili.47)
46)
Il titolo del punto 5 dell'allegato A e stato modificato prima dall'art. 8 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2, e poi così sostituito dall'art. 15, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.
47)
L'ultimo trattino del punto 5 dell'allegato A, è stato così sostituito dall'art. 15, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.

6 Amministrazione del patrimonio48)

  1. amministrazione dei beni della Provincia, escluso il demanio forestale, idrico, stradale e i beni dell'azienda speciale Laimburg
  2. stima di beni mobili ed immobili
  3. espropriazioni e occupazioni d'urgenza
48)
Sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

7 Enti locali49)

  1. controllo sugli enti locali
  2. finanziamento dei comuni incluso il finanziamento di lavori pubblici
  3. sport e tempo libero
  4. camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
  5. spettacoli pubblici e polizia locale
49)
Modificato dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, e dall'art. 22 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

8 Istituto provinciale di statistica (ASTAT)50)

  1. esercizio quale interlocutore unico sul territorio provinciale per la statistica ufficiale del Sistema statistico provinciale e, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 6, del decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290, del Sistema statistico nazionale
  2. coordinamento della statistica a livello provinciale
  3. rilevazioni statistiche nei settori di competenza provinciale
  4. esercizio di competenze delegate nel settore
  5. sistema informativo provinciale
  6. osservatorio demoscopico
50)
Sostituito dall'art. 9 della L.P. 22 maggio 1996, n. 12.

9 Informatica

  1. supporto tecnico ai sistemi informativi
  2. sviluppo e manutenzione di programmi applicativi
  3. banca dati, grafica territoriale
  4. sistemi operativi
  5. Personal Computer
  6. introduzione ed assistenza agli utenti elaborazione testi, office automation
  7. reti locali e territoriali
  8. cartografia provinciale e coordinamento dell'infrastruttura per l'informazione territoriale51)
51)
L'ultima lineetta del punto 9 dell'allegato A è stata aggiunta dall'art. 5, comma 10, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.

10 Infrastrutture52)

  1. progettazione, direzione dei lavori, collaudi di strade
  2. esame di progetti
  3. collaudo di ponti
  4. progettazione, direzione dei lavori e collaudi di impianti di depurazione e di smaltimento rifiuti appaltati dalla Provincia
  5. avviamento e gestione di impianti di depurazione e di smaltimento rifiuti
  6. progettazione, direzione e realizzazione di infrastrutture
  7. realizzazione delle infrastrutture di banda larga
52)
Abrogato dall'art. 4 della L.P. 21 maggio 1996, n. 11, e successivamente ricostituito dall'art. 19 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1, e poi modificato dall'art. 25, comma 3, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.

11 Edilizia e servizio tecnico53)

  1. progettazione, direzione e collaudo
  2. albo dei costruttori e albo dei collaudatori
  3. denuncia di opere in cemento armato
  4. esame di progetti
  5. manutenzione di beni immobili
  6. prove su materiali per opere e prove non distruttive
  7. rilievi topografici e rilevazioni geologiche
  8. segreteria del comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici e della commissione consultiva per l'edilizia scolastica
  9. appalti di lavori pubblici, anche per i servizi strade e infrastrutture
53)
Sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

12 Servizio strade54)

  1. manutenzione stradale ordinaria e straordinaria
  2. demanio stradale
  3. concessioni e autorizzazioni di trasporti eccezionali
  4. segnaletica stradale
  5. demolizione di opere abusive
  6. catasto stradale
  7. sorveglianza della rete stradale
  8. consulenza dei comuni
  9. interventi per danni causati da calamità
  10. piccoli ampliamenti stradali
  11. controllo ponti
  12. risanamento di ponti
54)
Sostituito dall'art. 19 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.

13 Beni culturali55)

  1. beni culturali
  2. archivio provinciale, archivi pubblici e privati biblioteche storiche
  3. toponomastica provinciale
  4. etnografia provinciale
  5. archeologia, scavi archeologici
  6. restauri
  7. ricerche storiche
55)
Sostituito dall'art. 11 della L.P. 5 agosto 1996, n. 17, e successivamente modificato dall'art. 19 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1; ai sensi dell'art. 30, comma 3, della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1, la gestione del Museo Archeologico rimane di competenza della Ripartizione 13, fino alla istituzione del Museo provinciale archeologico secondo le procedure dell'articolo 2 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, e successive modifiche.

14 Cultura tedesca56)

  1. biblioteche e mezzi audiovisivi
  2. attività culturali
  3. educazione permanente, promozione dell'apprendimento delle lingue straniere e della seconda lingua
  4. giovani
56)
Sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, e poi modificato dall'art. 32 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2, dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, dall'art. 25, comma 4, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1, ed infine dal art. 25, comma 7, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11.

15 Cultura italiana57)

  1. biblioteche e mezzi audiovisivi
  2. attività culturali, scientifiche ed artistiche
  3. centri culturali
  4. educazione permanente, promozione dell'apprendimento delle lingue straniere e della seconda lingua
  5. servizio giovani
57)
Sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

16 Intendenza scolastica tedesca58)

  1. sorveglianza didattica e pedagogica (incluse le scuole materne), libri di testo
  2. sorveglianza sugli organi collegiali
  3. sperimentazione scolastica, diplomi
  4. organici, concorsi, aggiornamento del personale insegnante, direttivo ed ispettivo (Istituto pedagogico)
  5. sport scolastico e finanziamento dell'attività scolastica
  6. stato giuridico del personale ispettivo, direttivo e docente
58)
Sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, e successivamente modificato dall'art. 32 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.

17 Intendenza scolastica italiana59) delibera sentenza

  1. sorveglianza didattica e pedagogica (incluse le scuole materne), libri di testo
  2. sorveglianza sugli organi collegiali
  3. sperimentazione scolastica, diplomi
  4. organici, concorsi, aggiornamento del personale insegnante, direttivo ed ispettivo (Istituto pedagogico)
  5. sport scolastico e finanziamento dell'attività scolastica
  6. stato giuridico del personale ispettivo, direttivo e docente
  7. gestione della struttura convittuale e formativa in lingua italiana
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 445 del 23.12.1994 - Istituzione della ripartizione «Intendenza scolastica italiana» con compiti di amministrazione della scuola di lingua italiana e vigilanza sulla scuola di lingua tedesca e su quella delle località ladine
59)
Sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, e successivamente modificato dall'art. 32 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7, dall'art. 13 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9, e dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

18 Cultura e Intendenza scolastica ladina60)

  1. attività culturali
  2. attività scientifiche
  3. attività artistiche
  4. servizio giovani
  5. sorveglianza didattica e pedagogica (incluse le scuole materne), libri di testo
  6. sorveglianza sugli organi collegiali
  7. sperimentazione scolastica, diplomi
  8. organici, concorsi, aggiornamento del personale insegnante, direttivo ed ispettivo (Istituto pedagogico)
  9. sport scolastico e finanziamento dell'attività scolastica
  10. stato giuridico del personale ispettivo, direttivo e docente
60)
Sostituito dall'art. 32 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.

19 Lavoro61)

  1. servizio pari opportunità
  2. provvedimenti per la massima occupazione
  3. collocamento al lavoro
  4. servizi per l'impiego
  5. coordinamento dell'immigrazione
  6. consulenza e assistenza nel collocamento
  7. inserimento professionale, riqualificazione professionale
  8. accesso al pubblico impiego
  9. osservazione del mercato del lavoro e ricerca
  10. Eures e Eures T
  11. tutela sociale dei lavoratori
  12. sicurezza e igiene del lavoro
  13. controlli di sicurezza per macchine, impianti e apparecchi
  14. inchieste infortuni lavoro
61)
Sostituito dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

20 62)

62)
Le ciffre 20 e 21 dell'allegato A sono state abrogate dall'art. 14, comma 7, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.

21 62)

62)
Le ciffre 20 e 21 dell'allegato A sono state abrogate dall'art. 14, comma 7, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.

22 Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica63)

  1. sviluppo scolastico, programmazione, coordinamento e vigilanza sulle misure di formazione professionale nelle scuole professionali
  2. attuazione delle misure di formazione professionale nelle scuole professionali e nei centri di formazione
  3. formazione per adulti
  4. gestione dei convitti
  5. consulenza aziendale
  6. formazione degli/delle insegnanti
63)
Sostituito dall'art. 27 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

23 Sanità

  1. amministrazione del personale del servizio sanitario per la parte riservata alla competenza provinciale
  2. formazione ed aggiornamento nel settore sanitario
  3. autorizzazione all'esercizio delle professioni sanitarie in base a diplomi sanitari conseguiti all'estero
  4. finanziamento delle strutture sanitarie
  5. finanziamento del servizio sanitario
  6. istituzioni sanitarie private
  7. igiene pubblica
  8. distretti sanitari e servizi zonali
  9. servizio farmaceutico
  10. sistema informativo sanitario

24 Famiglia e politiche sociali64)

  1. promozione della famiglia
  2. assistenza di base
  3. interventi e servizi sociali
  4. invalidi civili, ciechi civili e sordi
  5. fondo sociale
  6. interventi per la non autosufficienza
  7. previdenza
64)
Sostituito dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, e con l'art. 25, comma 5, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.

25 Edilizia abitativa

  1. edilizia abitativa agevolata, risanamento di edilizia abitativa
  2. sussidio casa
  3. acquisizione aree edificabili
  4. istituto per l'edilizia abitativa agevolata
  5. dichiarazione di inabitabilità

26 Protezione antincendi e civile65)

  1. prevenzione e protezione antincendi
  2. prevenzione e pronto intervento in casi di calamità
  3. centro informazioni viabilità e centro operativo per la protezione civile
  4. servizio meteorologico
  5. catasto dei ghiacciai e servizio prevenzione valanghe
  6. soccorso alpino
65)
Integrato dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, e dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

27 Sviluppo del territorio 66)

  1. piano territoriale provinciale
  2. piani urbanistici
  3. piani di attuazione e di recupero
  4. sorveglianza sull'attività edilizia
66)
Il punto 27 dell'allegato A è stato così sostituito dall'art. 5, comma 11, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.

28 Natura e paesaggio67)

  1. tutela del paesaggio
  2. pianificazione paesaggistica
  3. parchi naturali, conservazione della natura, restauro ambientale
  4. Parco nazionale
67)
Sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

29 Agenzia provinciale per l'ambiente 68)

  1. attività di supporto tecnico-scientifico, di educazione, di informazione, di controllo, di verifica e di studio nel settore della protezione dell'ambiente, della sicurezza e dell'igiene del lavoro
  2. raccolta, elaborazione e diffusione di dati in materia ambientale e di tutela del lavoro
  3. tutela del suolo, delle acque, dell'aria, tutela da inquinamento acustico e tutela da radiazioni
  4. gestione rifiuti
  5. cooperazione con le organizzazioni, anche internazionali, operanti nel settore della salvaguardia ambientale e della tutela del lavoro
  6. misurazioni, controlli, prelevamento di campioni, analisi, classificazione (acqua, aria, suolo, radiazione, alimenti e bevande, rumore, batteri e microorganismi)
  7. reti automatiche di controllo
  8. interventi di risanamento
  9. valutazione dell'impatto ambientale
  10. piano generale per l'utilizzazione delle acque
  11. acqua potabile, zone di rispetto
  12. estrazione di acqua sotterranea e utilizzazione delle acque, escluse le derivazioni per la produzione di elettricità
  13. acque minerali e termali.
68)
Il punto 29 dell'allegato A è sostituito dall'art. 4 della L.P. 21 maggio 1996, n. 11, poi modificato dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, e dall'art. 32, comma 5 della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.

30 Opere idrauliche69)

  1. progettazione e verifica, esecuzione, direzione dei lavori, collaudo delle opere idrauliche di competenza provinciale
  2. sbarramenti di ritenuta ed invasi d'acqua
  3. demanio idrico
69)
Sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

31 Agricoltura70)

  1. masi chiusi, usi civici e comunità agrarie
  2. bonifica e riordino fondiario
  3. edilizia rurale
  4. zootecnia
  5. agevolazioni fiscali
  6. promozione dell'attività agricola in applicazione di norme comunitarie, nazionali e provinciali
  7. gestione dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole
  8. quote latte
  9. meccanizzazione agricola
  10. avversità atmosferiche, misure di emergenza, fondi di solidarietà
  11. frutti- e viticoltura
  12. servizio fitosanitario provinciale
  13. controllo e certificazione dei prodotti sementieri.
  14. servizio veterinario
  15. coordinamento degli interventi per lo sviluppo rurale, compresi l'elaborazione e la presentazione del relativo programma
  16. coordinamento degli interventi nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato
70)
Sostituito dall'art. 7 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, e successivamente modificato dall'art. 19 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1, dall'art. 14 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7, dall'art. 21 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1, dall'art. 35 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12, dall'art. 10 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, e dall'art. 22 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

32 Foreste

  1. patrimonio e demanio forestale della Provincia
  2. vigilanza sulle proprietà boschive pubbliche e private
  3. vincolo idrogeologico e compiti di polizia forestale
  4. miglioramenti boschivi, costruzioni forestali e provvedimenti per la tutela del patrimonio forestale
  5. bonifica montana ed alpicoltura
  6. assestamento forestale, inventario e pianificazione forestale
  7. caccia e pesca

33 Sperimentazione agraria e forestale71)

  1. ricerca, sperimentazione e pareri in tutti i settori dell'agricoltura e foreste
  2. ricerca e sperimentazione nel settore della difesa fitosanitaria
  3. analisi e ricerche del laboratorio agrochimico
  4. conduzione ed amministrazione delle aziende agricole provinciali.
71)
Sostituito dall'art. 7 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

34 Innovazione, ricerca, sviluppo e cooperative72)

  1. riconversione, ristrutturazione, ricerca e sviluppo nei settori dell'industria, dell'artigianato e dei servizi
  2. sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative
  3. enti di credito fondiario e di credito agrario, casse di risparmio e casse rurali, aziende di credito a carattere regionale.
72)
Sostituito dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

35 Artigianato, industria e commercio73)

  1. artigianato
  2. miniere, cave e torbiere
  3. promozione degli investimenti aziendali e delle attività nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e dei servizi
  4. insediamento di imprese, gestione delle aree, sviluppo e promozione della localizzazione economica
  5. commercio
  6. marchio di qualità e marchio d'origine
  7. commercio su aree pubbliche
  8. distributori di carburante
  9. manifestazioni fieristiche
73)
Sostituito dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, e così modificato dall'art. 25, comma 6, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.

36 Turismo74)

  1. turismo
  2. attività alpinistiche e piste da sci
  3. incentivazione nel settore turistico
  4. uffici viaggi, professioni turistiche
  5. esercizi pubblici
  6. indagine di mercato
74)
Sostituito dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

37 Acque pubbliche ed energia75)

  1. piano generale per l'utilizzazione delle acque
  2. acqua potabile, zone di rispetto
  3. utilizzazione delle acque, inclusa l'estrazione di acqua sotterranea
  4. acque minerali e termali
  5. produzione e distribuzione di energia elettrica, impianti idroelettrici
  6. approvvigionamento energetico, risparmio energetico
75)
Sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

38 Mobilità76)

  1. impianti funicolari destinati al trasporto di persone e cose
  2. concessioni, sistema tariffario, orario
  3. servizi speciali di trasporto e scuole guida
  4. trasporti aerei e rete ferroviaria di interesse provinciale
  5. trasporto di persone e di merci
  6. navigazione interna
  7. motorizzazione civile
76)
Modificato dall'art. 8 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2, e dall'art. 22 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

39 Europa 77)78)

  1. coordinamento degli interventi delle politiche strutturali dell'Unione Europea, compresi l'elaborazione e la presentazione dei relativi programmi e il fondo sociale europeo
  2. programmazione provinciale
  3. notificazione all'Unione Europea dei provvedimenti di incentivazione
  4. comitato delle regioni
77)
Aggiunto dall'art. 8, comma 2, della L.P. 17 agosto 1994, n. 8, e successivamente sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.
78)
Il titolo del punto 39 dell'allegato A è così sostituito dall'art. 32, comm 7, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.

40 Diritto allo studio, università e ricerca scientifica79)

  1. diritto allo studio nelle scuole per l'infanzia, elementari, secondarie, professionali, negli istituti superiori, a livello universitario e postuniversitario
  2. orientamento scolastico e professionale
79)
Aggiunto dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, e sostituito dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, e rispettivamente dall'art. 20 della L.P. 13 dicembre 2006, n. 14.

41 Libro fondiario, catasto fondiario e urbano80)

  1. funzioni delegate in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari
  2. funzioni delegate in materia di catasto fondiario e urbano
80)
Aggiunto dall'art. 35 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

42 Musei81)

  1. provvidenze a favore delle collezioni e dei musei di interesse provinciale  e dei musei gestiti da enti pubblici, da associazioni e da privati nonché vigilanza sui medesimi
  2. amministrazione ordinaria e straordinaria dei musei provinciali altoatesini gestiti dall’azienda musei provinciali
81)
Il punto 42 è stato aggiunto dall'art. 25, comma 7, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1. Vedi anche l'art. 25, comma 8, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
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