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In vigore al: 11/09/2012

g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 ottobre 1999, n. 45041)
Approvazione dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, valido dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000

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1)

Pubblicata nel Supp. n. 2 al B.U. 2 novembre 1999, n. 49.

Art. 51 (Continuità assistenziale)

(1) Fatti salvi i principi di cui all'articolo 28 della legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1 al fine di garantire la continuità assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, la stessa si realizza assicurando interventi telefonici e/o domiciliari per le urgenze notturne, festive e prefestive dalle ore 8.00 del sabato alle ore 8.00 del lunedì, dalle ore 10.00 del giorno prefestivo infrasettimanale alle ore 8.00 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20.00 alle ore 8.00 di tutti i giorni feriali.

(2) Tale servizio viene svolto da medici di medicina generale e non, sotto forma singola, di associazionismo medico e/o di cooperativa, tenendo presenti le esigenze organizzative ed assistenziali dei vari ambiti territoriali, in accordo con le OO.SS. firmatarie del presente accordo.

  • A)  Continuità assistenziale a Bolzano e nei comuni limitrofi
    Nei comuni di Andriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caldaro, Laives, Meltina, Nalles, San Genesio, Terlano, Tires e Vadena, l'Azienda U.S.L. continua a garantire il servizio di continuità assistenziale ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41, applicando il compenso di lire 35.000 omnicomprensivi per ogni ora di attività svolta:
    Per il periodo 1° luglio 1998 - 31 dicembre 1999, con decorrenza 1° luglio 1998, sull'importo di lire 35.000 viene riconosciuto un aumento pari al 2,4%. Con decorrenza 1° gennaio 2000 spetta il compenso orario omnicomprensivo di lire 35.850, che sarà aumentato dell'indice ASTAT per il periodo 1° gennaio 1999 - 31 dicembre 1999.
    Ai medici in possesso dell'attestato di bilinguismo, ex carriera direttiva, di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche ed integrazioni spetta inoltre quale indennità di bilinguismo un importo orario di lire 3.500. L'importo totale mensile dell'indennità di bilinguismo non può comunque superare l'indennità mensile di bilinguismo di cui alla legge 454/80 e successive modifiche ed integrazioni.
    Qualora l'Azienda non sia in grado di assicurare un mezzo di servizio al medico incaricato spetta allo stesso, nel caso utilizzi un proprio automezzo su richiesta dell'Azienda un'indennità pari al costo di un litro di benzina super per ogni ora di attività, nonché adeguata copertura assicurativa dell'automezzo.
    Su tutti i compensi di cui all'articolo 58 comma 1 del D.P.R. 484/96 e sull'indennità di bilinguismo, l'Azienda versa trimestralmente e con modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, nella misura del 12,50% di cui l' 8,125% a proprio carico e il 4,375% a carico del medico.
    Inoltre l'Azienda versa all'ENPAM, con i tempi e le modalità di cui al comma precedente, un contributo dello 0,5% sull'ammontare delle voci previste dall'articolo 58 del D.P.R. 484/1996, comma 1 (onorario professionale) e comma 4 (compenso aggiuntivo), affinchè questa provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell'accordo nazionale di cui al D.P.R. 484/1996 provvedono a stipulare apposito accordo contro il mancato guadagno del medico per malattia o gravidanza.
  • B)  Continuità assistenziale nei rimanenti distretti o ambiti territoriali
    Nei rimanenti distretti o ambiti territoriali la continuità assistenziale è svolta da medici di medicina generale e non sotto forma di disponibilità domiciliare, secondo le seguenti modalità:
    • 1.  continuità assistenziale notturna nei giorni feriali:
      • a)  da ogni singolo medico di medicina generale convenzionato per i propri assistiti;
      • b)  a turno da medici di medicina generale convenzionati e non, sotto forma di associazionismo medico con un massimo di 5 medici;
      •   Il compenso spettante ammonta a:
        lire 120.000 per notte per medico, se il medico per propria scelta svolge singolarmente il servizio;
        lire 190.000 per notte per medico, se per motivi contingenti nel distretto o ambito territoriale non è possibile garantire la continuità assistenziale in forma di turno.
        Se il servizio viene svolto a turno:
        lire 220.000 (2 medici);
        lire 260.000 (3 medici);
        lire 300.000 (4 medici);
        lire 340.000 (5 medici) per notte.
        Le eventuali prestazioni aggiuntive di cui all'allegato C vengono notulate dal medico alla propria azienda.
        Ogni medico di medicina generale deve comunicare tempestivamente all'Azienda quale forma di continuità assistenziale notturna egli intende esplicare.
        Nell'eventualità dello svolgimento della continuità assistenziale in forma associativa, i medici associati regolamentano il servizio e i propri turni rendendoli noti agli assistiti mediante segreteria telefonica.
        Entro il 10 del mese successivo, a cura dei gruppi associati, viene comunicato all'Azienda U.S.L. di appartenenza il riassunto dei turni di continuità Assistenziale svolti con i rispettivi nominativi.
        Le competenze vengono di norma liquidate entro il 2. mese successivo allo svolgimento del turno di continuità assistenziale.
    • 2.  Continuità assistenziale festiva e prefestiva
      In ogni distretto o ambito territoriale la continuità assistenziale festiva e prefestiva è svolta a turno da medici di medicina generale ivi iscritti e/o da medici non convenzionati che abbiano dichiarato la loro disponibilità, ove esista la difficoltà oggettiva di organizzare la continuità assistenziale stessa.
      Il compenso orario spettante al medico di medicina generale di turno ammonta a lire 23.809.
      Le eventuali prestazioni aggiuntive di cui all'allegato C vengono notulate dal medico alla propria azienda.
      Sui compensi di cui ai punti 1 e 2 della lettera B), del presente articolo, l'Azienda versa trimestralmente e con modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, nella misura del 12,50% di cui l' 8,125% a proprio carico e il 4,375% a carico del medico.
      Le Aziende provvederanno alla pubblicazione dei nominativi dei medici di turno nei quotidiani principali.
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