(1) Gli attacchi di estremità delle funi devono essere del tipo ad attrito su tamburo o del tipo a redancia. Gli attacchi a redancia sono ammessi soltanto per le funi di ancoraggio, purché vengano utilizzati idonei morsetti.
(2) Le redance devono avere un raggio di curvatura minimo, misurato in corrispondenza dell'asse della fune, non inferiore a tre volte il diametro della fune stessa.
(3) Le pulegge di compensazione ed i tamburi su cui si avvolgono le funi di regolazione e di ancoraggio devono avere un diametro, misurato in corrispondenza dell'asse della fune, non inferiore a 15 volte quello della fune medesima.
(4) L'avvolgimento delle funi sui tamburi deve essere realizzato con almeno tre spire complete. Il capo libero deve essere bloccato da due morsetti a piastra, montati l'uno vicino all'altro in modo da segnalare l'eventuale scorrimento nella prima morsa.
(5) Negli attacchi a redancia, i morsetti devono essere in numero tale che un terzo di essi riesca ad impedire lo scorrimento.
(6) Non sono ammesse teste fuse.