(1) La tensione della fune traente deve essere mantenuta entro un intervallo opportunamente prefissato.
(2) La fune traente deve essere composta di fibre tessili o sintetiche di diametro non inferiore a 12 mm ed essere del tipo antigirevole.
(3) Il fabbricante deve certificare le caratteristiche delle funi traenti, il loro carico minimo di rottura per trazione e le modalità di esecuzione dell'impalmatura.
(4) Le funi di ancoraggio e di regolazione che sopportano direttamente il tiro dell'anello di trazione devono essere, di norma, di tipo unificato. Nel caso di impiego del dispositivo del tipo "tirfort", le caratteristiche della relativa fune devono essere dichiarate dal costruttore indicando il carico minimo di rottura della fune.
(5) La fune traente deve essere giuntata mediante impalmatura. Non è ammessa più di una impalmatura.
(6) Le operazioni di impalmatura vanno eseguite da personale specializzato secondo le modalità indicate dal fabbricante della fune di cui al comma 3. Delle operazioni va redatto apposito verbale.