(1) I dispositivi di tensione devono essere progettati prevedendo la possibilità d'impiego di funi tenditrici di tipo unificato.
(2) Per la regolazione della tensione della fune traente deve essere utilizzato un arganello di regolazione con trasmissione di tipo irreversibile e munito di dispositivo di blocco.
(3) Il sistema di cui al comma 2 può essere sostituito anche da un dispositivo del tipo "tirfort", sia come meccanismo di regolazione della tensione delle funi stabilmente collegato alle strutture fisse di stazione, sia come meccanismo di ancoraggio permanente, a condizione che il grado di sicurezza del dispositivo stesso, determinato come rapporto fra il suo carico di rottura, dichiarato dal costruttore, ed il carico massimo d'esercizio, risulti non inferiore a 6,5.
(4) Va previsto un dispositivo che misuri automaticamente la tensione della fune traente e che arresti automaticamente l'impianto in caso di superamento della tensione massima e minima ammessa per l'esercizio.