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In vigore al: 11/09/2012

h) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 febbraio 2001, n. 41)
Approvazione regolamento alla legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3, concernente "Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci"

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1)

Pubblicato nel B.U. 20 marzo 2001, n. 12.

Art. 9 (Disposizioni concernenti le stazioni)

(1) Le pulegge sulle quali si avvolge la fune traente devono avere la gola rivestita con idoneo materiale cedevole, atto ad assicurare la necessaria aderenza. Il loro diametro, misurato in corrispondenza dell'asse della fune traente, non deve essere inferiore a 30 volte il diametro della medesima.

(2) Le pulegge devono essere provviste di dispositivi atti ad eliminare la neve ed il ghiaccio.

(3) Gli organi in movimento delle stazioni, le apparecchiature elettriche e, in genere, tutti i dispositivi che possano presentare pericoli per le persone o che riguardino la sicurezza dell'esercizio vanno resi inaccessibili alle persone mediante protezioni permanenti.

(4) La puleggia della stazione a monte deve essere preferibilmente del tipo sospeso, con franco verticale rispetto al terreno innevato non inferiore a 2 m. Qualora detta puleggia non sia del tipo sospeso, in corrispondenza della stazione a monte va prevista una carenatura in materiale soffice, tale da impedire che lo sciatore eventualmente impigliatosi possa venire a contatto con le strutture della stazione stessa.

(5) Prima della puleggia a monte vanno previsti due distinti dispositivi di arresto automatico dell'impianto per mancato sgancio dello sciatore dalla fune traente, realizzati con tipologia diversa come segue:

  • a)  il primo ad una distanza non inferiore a 10 m dalla predetta puleggia;
  • b)  il secondo ad una distanza, dalla stessa puleggia, superiore al massimo spazio di arresto.

(6) La stazione a monte va dotata di dispositivo che permetta la regolazione della fune traente in entrata nella puleggia.

(7) Nelle stazioni deve trovarsi un comando, del tipo a consenso, per l'arresto dell'impianto. Tale comando deve essere ubicato in prossimità dei punti di attacco e di distacco degli sciatori, in maniera da poter essere azionato tempestivamente dal personale in caso di necessità. Alla stazione di rinvio deve essere previsto un ulteriore comando di arresto del tipo a chiave estraibile.

(8) Tutte le apparecchiature elettriche, compreso il motore elettrico, se non installate in un locale chiuso, devono essere del tipo a tenuta stagna.

(9) Le caratteristiche dell'azionamento ed i dispositivi di avviamento devono consentire partenze con accelerazioni graduali.

(10) Le apparecchiature dei motori elettrici devono comprendere anche le protezioni previste dall'articolo 15, comma 16, nonché relè termici.

(11) Per l'azionamento non sono ammessi motori termici.

(12) Di norma l'argano deve essere munito di un freno. Detto freno può essere sostituito con un dispositivo di antiretromarcia, purché lo spazio di arresto spontaneo a vuoto sia inferiore alla distanza tra due traini oppure, in mancanza di essi, alla distanza corrispondente allo spazio percorso in 5 secondi.

(13) Qualora la sorveglianza dell'impianto venga effettuata solo dalla stazione a monte, le apparecchiature elettriche per le segnalazioni e per l'arresto dell'impianto devono essere disponibili anche in tale stazione. In tal caso, prima della entrata della fune nella puleggia a valle deve essere previsto un dispositivo di arresto automatico dell'impianto nell'eventualità che un oggetto si introduca tra fune e puleggia. Tale dispositivo di arresto deve trovarsi ad una distanza dalla puleggia superiore al 1,2 volte il massimo spazio di arresto.

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