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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 321)
Modalità di esercizio dell'attività di affitto di camere e appartamenti per ferie e requisiti dei relativi locali

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1)

Pubblicato nel B.U. 1° ottobre 1996, n. 44.

Art. 8 ( Norma transitoria)

(1) Gli affittuari privati di camere e appartamenti per ferie possono richiedere la classificazione entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Ufficio provinciale turismo provvede alla classificazione secondo i nuovi criteri.

(2) Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ufficio provinciale turismo classifica in base alle nuove modalità tutte le aziende di affittuari privati.

(3) I titolari delle aziende agricole che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, offrono stagionalmente ospitalità negli edifici siti nei loro fondi nell'ambito dell'attività agrituristica, possono richiedere la classificazione entro due anni dall'entrata in vigore. L'Ufficio provinciale edilizia rurale provvede alla classificazione secondo i nuovi criteri.

(4) Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto l'Ufficio provinciale edilizia rurale classifica secondo le nuove modalità tutte le aziende agricole che danno stagionalmente ospitalità negli edifici siti nei loro fondi.

(5) Ai fini del rilevamento e della valutazione dei dati per la compilazione dei cataloghi dei criteri la Giunta provinciale nomina un gruppo di lavoro. Questo resta in carica per la durata di tre anni ed è composto da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale degli affittuari privati di camere ed appartamenti per ferie e rispettivamente delle aziende agrituristiche, un rappresentante dell'ufficio provinciale turismo ed un rappresentante dell'ufficio edilizia rurale.7)

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

7)

L'art. 8 è stato aggiunto dall'art. 4 del D.P.G.P. 20 agosto 1997, n. 27, e successivamente sostituito dall'art. 3 del D.P.P. 9 febbraio 2005, n. 5.