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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 321)
Modalità di esercizio dell'attività di affitto di camere e appartamenti per ferie e requisiti dei relativi locali

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1)

Pubblicato nel B.U. 1° ottobre 1996, n. 44.

Art. 1/bis (Classificazione delle camere e degli appartamenti)

(1) Le camere e gli appartamenti ammobiliati per ferie di cui all'articolo 1 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, vengono classificati secondo i settori di qualità in quattro categorie contrassegnate da un sole a quattro soli i cui simboli sono riprodotti nell'allegato.

(2) Le aziende classificate ai sensi del comma 1 possono offrire camere ed appartamenti per ferie. Tali aziende sono denominate esercizi misti. I settori di qualità vengono rilevati per tutte le unità abitative. L'unità abitativa che raggiunge il punteggio minore funge da base per la valutazione.

(3) Nella classificazione di cui al comma 1 si tiene conto dei settori di qualità casa, arredamento e servizio. I tre settori di qualità vengono classificati con soli in base ai seguenti punteggi minimi:

  1. settore di qualità casa:
    1. punteggio minimo per due soli: 15 punti
    2. punteggio minimo per tre soli: 19 punti
    3. punteggio minimo per quattro soli: 22 punti
  2. settore di qualità "arredamento"
    1. punteggio minimo per due soli:
      1. 66 punti per camere
      2. 73 punti per appartamenti
      3. 69 punti per esercizi misti
    2. punteggio minimo per tre soli:
      1. 82 punti per camere
      2. 90 punti per appartamenti
      3. 86 punti per aziende miste
    3. punteggio minimo per quattro soli:
      1. 99 punti per camere
      2. 110 punti per appartamenti
      3. 104 punti per esercizi misti
  3. settore di qualità servizio:
    1. punteggio minimo per due soli:
      1. 36 punti per camere
      2. 32 punti per appartamenti
      3. 35 punti per esercizi misti
    2. punteggio minimo per tre soli:
      1. 45 punti per camere
      2. 39 punti per appartamenti
      3. 43 punti per esercizi misti
    3. punteggio minimo per quattro soli:
      1. 54 punti per camere
      2. 48 punti per appartamenti
      3. 52 punti per esercizi misti.

(4) Il catalogo dei criteri con indicazione dei vari punteggi per la classificazione delle aziende di cui al comma 1 viene approvato dalla Giunta provinciale.

(5) Nella categoria "un sole" sono classificate le aziende in possesso dei requisiti minimi richiesti dalla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, per l'esercizio dell'attività concernente l'alloggiamento di ospiti.

(6) Nella categoria "due soli" sono classificate le aziende che nella valutazione dei tre settori di qualità di cui al comma 3, raggiungono la media di due soli. Ai fini della classificazione di tali aziende si presuppone inoltre la presenza all'interno della camera o dell'appartamento per ferie, di una zona bagno riscaldabile, dotata di doccia o vasca da bagno e toilette, con acqua calda corrente nel corso dell'intera giornata.

(7) Nella categoria "tre soli" sono classificate le aziende che, nella valutazione dei settori di qualità di cui al comma 3, raggiungono la media di tre soli, purché per ognuno dei tre settori di qualità raggiungono almeno due soli. Ai fini della classificazione di tali aziende si presuppone inoltre la presenza, all'interno della camera o dell'appartamento per ferie, di una stanza da bagno a sé stante, riscaldabile e dotata di doccia o vasca da bagno e toilette, con acqua calda corrente nel corso dell'intera giornata.

(8) Nella categoria "quattro soli" sono classificate le aziende che, nella valutazione dei tre settori di qualità di cui al comma 3, raggiungono rispettivamente quattro soli. Ai fini della classificazione di tali aziende si presuppone inoltre la presenza, all'interno della camera o dell'appartamento per ferie, di una stanza da bagno a sé stante, riscaldabile e dotata di doccia o vasca da bagno e toilette, con acqua calda corrente nel corso dell'intera giornata.

(9) La domanda di classificazione è presentata all'Ufficio provinciale turismo. La classificazione viene effettuata in base al catalogo dei criteri di cui al comma 4 da parte dell'Ufficio provinciale turismo. La classificazione viene comunicata all'affittuario privato di camere ed appartamenti per ferie, al Comune territorialmente competente ed all'associazione turistica.

(10) La Giunta provinciale autorizza l'uso di cartelli distintivi uniformi graficamente raffiguranti il simbolo del sole corrispondenti alla categoria di appartenenza. L'utilizzo di altri simboli di classificazione non è ammesso.

(11) Una nuova classificazione può essere richiesta non prima che siano trascorsi sei mesi dalla data della classificazione precedente.2)

2)

L'art. 1/bis è stato inserito dall'art. 1 del D.P.G.P. 20 agosto 1997, n. 27, e successivamente sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 9 febbraio 2005, n. 5.