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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 321)
Modalità di esercizio dell'attività di affitto di camere e appartamenti per ferie e requisiti dei relativi locali

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1)

Pubblicato nel B.U. 1° ottobre 1996, n. 44.

Art. 1/ter (Classificazione delle aziende agrituristiche)

(1) Le aziende che svolgono attività agrituristica ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e sono iscritte nell’elenco comunale degli abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche previsto dall’articolo 8, comma 4, della stessa legge, possono utilizzare l’apposito simbolo floreale e la dicitura “agriturismo” per dare stagionalmente ospitalità negli edifici siti nel fondo dell’imprenditore agricolo, qualora siano state classificate secondo i criteri e le modalità contenuti nei seguenti commi. A tal fine le aziende agricole sono classificate in quattro categorie contrassegnate da uno a quattro fiori, i cui simboli sono riprodotti nell’allegato.

(2) In un’azienda agricola classificata ai sensi del comma 1 possono essere offerte sia camere che appartamenti. In tal caso l’azienda è denominata azienda mista. Tutte le unità di alloggio sono sottoposte a valutazione qualitativa dell’arredamento. L’unità di alloggio che raggiunge il punteggio minore funge da base per la valutazione.

(3) Nella classificazione di cui al comma 1 si tiene conto del punteggio complessivo raggiunto rispetto alla qualità dell’azienda agricola, rispetto alla qualità dell’arredamento e rispetto alla qualità del servizio. I tre settori di qualità vengono classificati con fiori in base ai punteggi minimi seguenti:

  1. settore di qualità azienda agricola:
    1. punteggio minimo per due fiori: 20 punti
    2. punteggio minimo per tre fiori: 25 punti
    3. punteggio minimo per quattro fiori: 30 punti
  2. settore di qualità „arredamento“:
    1. punteggio minimo per due fiori:
      1. 54 punti per camere
      2. 62 punti per appartamenti
      3. 58 punti per aziende miste
    2. punteggio minimo per tre fiori:
      1. 68 punti per camere
      2. 78 punti per appartamenti
      3. 73 punti per aziende miste
    3. punteggio minimo per quattro fiori:
      1. 82 punti per camere
      2. 94 punti per appartamenti
      3. 88 punti per aziende miste
  3. settore di qualità "servizio":
    1. punteggio minimo per due fiori:
      1. 34 punti per appartamenti
      2. 38 punti per aziende miste
      3. 42 punti per camere o appartamenti con colazione
    2. punteggio minimo per tre fiori:
      1. 42 punti per appartamenti
      2. 47 punti per aziende miste
      3. 52 punti per camere o appartamenti con colazione
    3. punteggio minimo per quattro fiori:
      1. 50 punti per appartamenti
      2. 56 punti per aziende miste
      3. 62 punti per camere o appartamenti con colazione

(4) La Giunta provinciale, sentita l’organizzazione provinciale più rappresentativa degli interessi degli operatori delle aziende agrituristiche, approva, con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, il catalogo dettagliato dei criteri con indicazione dei vari punteggi per la classificazione delle aziende agrituristiche di cui al comma 1.

(5) Nella categoria “un fiore“ sono classificate le aziende in possesso dei requisiti minimi richiesti per l’iscrizione nell’elenco comunale degli abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche.

(6) Nella categoria "due fiori" sono inserite le aziende che, nella valutazione dei tre settori di qualità di cui al comma 3, raggiungono la media di due fiori. Ai fini della classificazione di tali aziende si presuppone inoltre la presenza, all'interno della camera o dell'appartamento, di una zona bagno riscaldabile, dotata di acqua calda corrente nel corso dell'intera giornata, doccia o vasca da bagno e WC.

(7) Nella categoria "tre fiori" sono inserite le aziende che, nella valutazione dei settori di qualità di cui al comma 3, raggiungono la media di tre fiori, purché ad ognuno dei tre settori di qualità siano assegnati almeno due fiori. Ai fini della classificazione di tali aziende si presuppone inoltre la presenza, all'interno della camera o dell'appartamento, di una stanza da bagno a sé stante, riscaldabile e dotata di acqua calda corrente nel corso dell'intera giornata, doccia o vasca da bagno e WC.

(8) Nella categoria "quattro fiori" sono inserite le aziende che, nella valutazione dei tre settori di qualità di cui al comma 3, raggiungono rispettivamente quattro fiori. Ai fini della classificazione di tali aziende si presuppone inoltre la presenza, all'interno della camera o dell'appartamento, di una stanza da bagno a sé stante, riscaldabile e dotata di acqua calda corrente nel corso dell'intera giornata, doccia o vasca da bagno e WC.

(9) La domanda di classificazione è presentata alla Ripartizione provinciale Agricoltura. La Riparti-zione provinciale Agricoltura effettua annualmente una verifica a campione nella misura del sei per cento delle aziende classificate. Se in occasione della verifica si accerta che l’azienda non corrisponde più alla classificazione attuale, al titolare dell’azienda viene concesso un termine di tre mesi per provvedere agli adeguamenti necessari. L’azienda viene riclassificata d’ufficio nel caso in cui gli adeguamenti non siano stati realizzati tempestivamente.

(10) La Giunta provinciale autorizza l’uso di distintivi uniformi, graficamente raffiguranti il simbolo floreale corrispondente alla categoria di appartenenza. Solo le aziende iscritte negli elenchi comunali degli abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche possono esporre il cartello distintivo corrispondente alla loro classificazione. È vietato l’utilizzo di altri simboli di classificazione riguardanti l’attività di ricezione.

(11) Una nuova classificazione può essere richiesta decorsi sei mesi dalla data dell’ultima classificazione.3)

3)

L'art. 1/ter è stato inserito dall'art. 1 del D.P.G.P. 25 agosto 1998, n. 24, sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 9 febbraio 2005, n. 5, e dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 13.