Pubblicato nel B.U. 1° ottobre 1996, n. 44.
(1) I prezzi minimi e massimi per le prestazioni offerte sono comprensivi di eventuali diritti o tasse.
(2) La prima comunicazione dei prezzi va fatta contestualmente alla denuncia dell'attivitá ricettiva.
(3) Possono essere comunicate due serie di prezzi da applicarsi in determinati periodi stagionali dell'anno.
(4) Qualora nel territorio comunale in cui si intende svolgere l'attività non esista un'organizzazione turistica locale legalmente riconosciuta, la comunicazione dei prezzi va fatta al comune.