Pubblicato nel B. U. 12 febbraio 1991, N. 7.
(1) L'esercizio finanziario dell'istituto inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.
(2) Il bilancio di previsione, i provvedimenti di variazione del bilancio e il conto consuntivo vengono presentati alla Giunta provinciale per l'approvazione. I relativi provvedimenti dovranno essere inoltrati alla Giunta provinciale entro i termini previsti dall'articolo 16, 3° comma, della L.P. n. 13/1987.