Pubblicato nel B. U. 12 febbraio 1991, N. 7.
(1) Qualora il bilancio di previsione dell'istituto non sia approvato dalla Giunta provinciale prima dell'inizio dell'anno finanziario, l'istituto è autorizzato ad eseguire le spese improrogabili, entro i limiti di un dodicesimo per ciascun mese degli stanziamenti definitivi del bilancio dell'esercizio precedente.
(2) Tali limiti non si applicano al pagamento di spese obbligatorie.