Pubblicato nel B. U. 12 febbraio 1991, N. 7.
(1) Gli acquisti che superano l'importo di cinque milioni, devono essere deliberati dal consiglio direttivo, la delibera deve riportare i capitoli, ai quali addebitano le singole spese.
(2) Gli acquisti vengono praticati in modo che i principi di rentabilità e di un'amministrazione responsabile saranno salvaguardati.