Pubblicato nel B. U. 12 febbraio 1991, N. 7.
(1) Nel bilancio di previsione è previsto, tra le spese, un fondo di riserva per provvedere alle nuove e maggiori spese che si rendano necessarie nel corso dell'esercizio.
(2) A carico di detto fondo non possono essere emessi mandati di pagamento, ma il fondo deve essere utilizzato solo per integrare, mediante storni, gli stanziamenti degli altri capitoli del bilancio.