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In vigore al: 11/09/2012

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1989, n. 41)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 novembre 1978, n. 66 "Provvedimenti contro l'inquinamento prodotto da rumore"

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1)
Pubblicato nel Suppl. Ord., n. 1 al B.U. 18 aprile 1989, n. 19.

Art. 8 (Disposizioni particolari per attività di cui agli articoli 10 e 11 della legge)

(1) Ai lavori edili si applicano le seguenti disposizioni:

  1. i lavori di scavo, consolidamento del terreno, costruzione o demolizione devono essere eseguiti adottando adeguati provvedimenti per ridurre al minimo le emissioni di rumori:
  2. le macchine impiegate nelle costruzioni, compatibilmente con quanto reperibile sul mercato, devono essere azionate elettricamente quando in prossimità del cantiere vi è disponibilità di energia elettrica. In vicinanza di ospedali, case di cura, asili, scuole, istituti scientifici, chiese e cimiteri, le macchine non azionate elettricamente possono essere usate solo previa autorizzazione da parte del sindaco del comune interessato, su richiesta scritta e motivata;
  3. i motori a scoppio possono essere ammessi solo se muniti di silenziatori realizzati nel rispetto delle norme di buona tecnica;
  4. macchinari rumorosi, utilizzati in cantieri, devono essere dislocati, compatibilmente con la loro necessità d'impiego, in zone dove minore risulti la molestia arrecata dal loro funzionamento al vicinato;
  5. i compressori, le grú e gli altri macchinari devono essere adeguatamente lubrificati, affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti;
  6. i martelli pneumatici e le perforatrici, compatibilmente con quanto reperibile sul mercato, devono essere muniti di mantelli isolanti;
  7. I lavori rumorosi sono consentiti nei giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 20:00. Una modifica a detti periodi può essere autorizzata dal Sindaco del Comune interessato. 7)

(2) L'impiego di macchinari rumorosi ad uso privato, quali macchine da giardinaggio, per il taglio della legna, ed altre apparecchiature con motore a scoppio è consentito dalle ore 8:00 alle ore 21:00 nei giorni feriali, nonché dalle ore 9:00 alle ore 12:00 nei giorni festivi. Una modifica a detti periodi può essere autorizzata dal Sindaco del Comune interessato, tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti. 8)

(3) Gli impianti fissi adibiti alla climatizzazione o ventilazione di abitazioni devono rispettare i valori limite di zona di cui all'articolo 5. 9)

(4) L'accensione di fuochi d'artificio ed il loro lancio, lo sparo di petardi, bombette, mortaretti, razzi non utilizzati per fini agricoli, sono vietati su tutto il territorio provinciale. Deroghe possono essere concesse, su richiesta scritta e motivata, da parte del sindaco del comune interessato.

(5) Le attività ricreative che si svolgono tra le ore 22 e le ore 9 all'aperto o all'interno di esercizi pubblici o locali privati di intrattenimento che prevedono l'esecuzione di musica dal vivo o produzioni canore o che in generale comportano produzioni di rumore sono soggette ad autorizzazione del Sindaco del Comune interessato o - conformemente alle disposizioni in materia di pubblici spettacoli - ad autorizzazione del Presidente della giunta provinciale. 10)

(6) Attività sportive o ricreative, quali motocross, go-kart, deltaplano a motore, heliskiing, aereo- e automodellismo e simili, sono ammesse unicamente in fascie orarie autorizzate dal sindaco del comune interessato, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti interessati da tali attività. La scelta di zone per la realizzazione di percorsi per motocross e piste per go-kart ed automodelli, nonché delle zone in cui praticare voli con deltaplani a motore o heliskiing, deve essere sottoposta al parere della Ia sezione per l'igiene ambientale di cui all'articolo 10 della L.P. 20 gennaio 1984, n. 2.

(7) Qualora l'utilizzo di impianti per la riproduzione sonora presso esercizi pubblici, circoli privati o locali di ritrovo (p.es. centri giovanili) raggiunga livelli tali da causare disturbo al vicinato, il Sindaco del Comune interessato può disporre limitazioni temporali alla riproduzione della musica fino a quando non siano stati adottati efficaci interventi di carattere tecnico-organizzativo. A tale scopo il Sindaco può ordinare al gestore di presentare una relazione tecnica redatta a cura di un tecnico competente in acustica che certifica l'adozione di provvedimenti atti a riportare il rumore emesso dall'impianto entro i valori limite di cui all'articolo 5 ed ai valori limite differenziali di cui all'articolo 6. Qualora non sia possibile applicare accorgimenti tecnici o se gli stessi non garantiscono il rispetto dei valori limite, il Sindaco può vietare l'utilizzo dell'impianto di riproduzione sonora o fissare limitazioni orarie all'utilizzo dello stesso. 11)

(8) A partire dal 1° luglio 2008 l'autorità competente, prima del rilascio delle previste autorizzazioni di legge, richiede al gestore una valutazione acustica preventiva per le seguenti tipologie di attività:

  1. realizzazione o ampliamento di cave con oltre 50.000 m³ di volume movimentato;
  2. realizzazione o ampliamento di impianti fissi o mobili di frantumazione o cernita adibiti alla lavorazione o al riciclaggio sul posto di più di 3000 m³ di rifiuti inerti, ghiaia o altri materiali simili;
  3. costruzione di nuove strade con traffico annuo maggiore a 3 milioni di veicoli all'anno se il tratto da realizzare è superiore a 2 km di lunghezza.

La valutazione acustica preventiva deve garantire che gli impianti e le infrastrutture al servizio delle attività di cui sopra siano conformi a quanto previsto dall'art. 10, comma 1 della legge e comunque garantiscano il rispetto dei valori limite di cui all'art. 6 del decreto. Entro 90 giorni dalla richiesta del Sindaco, l'Agenzia provinciale per l'ambiente esprime un parere sulla valutazione acustica preventiva. 11)

7)
L'art. 8, comma 1, lettera g) è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 5 agosto 2008, n. 39.
8)
L'art. 8, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 2, del D.P.P. 5 agosto 2008, n. 39.
9)
L'art. 8, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 3, del D.P.P. 5 agosto 2008, n. 39.
10)
L'art. 8, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 4, del D.P.P. 5 agosto 2008, n. 39.
11)
I commi 7 e 8 sono stati aggiunti dall'art. 5, comma 5, del D.P.P. 5 agosto 2008, n. 39.
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