(1) L'utilizzazione delle aree adiacenti ad aereoporti, per una distanza di 500 m dal confine degli aeroporti stessi, deve essere autorizzata dall'assessore provinciale competente, sentito il parere della Ia sezione per l'igiene ambientale di cui all'articolo 10 della legge provinciale 20 gennaio 1984, n. 2.
(2) Per la determinazione dei livelli sonori di valutazione prodotti dal traffico aereo si applicano le procedure previste dall'articolo 5.