(1) All'interno degli edifici si applicano i valori limite differenziali stabiliti dal comma 2. Tali limiti si applicano esclusivamente per il rumore prodotto e trasmesso all'interno dello stesso edificio o comunque trasmesso direttamente attraverso corpi solidi.
(2) Per valore differenziale si intende la differenza tra il livello di valutazione, calcolato rispetto al tempo di riferimento corrispondente alla mezz'ora consecutiva più disturbata, e il livello sonoro rilevato nel locale in assenza del disturbo.
Il valore limite differenziale non viene applicato se il livello di valutazione non supera il valore di 25 dB(A).
(3) I valori limite di cui al comma 2 non si applicano alla rumorosità prodotta: