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In vigore al: 11/09/2012

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1989, n. 41)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 novembre 1978, n. 66 "Provvedimenti contro l'inquinamento prodotto da rumore"

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1)
Pubblicato nel Suppl. Ord., n. 1 al B.U. 18 aprile 1989, n. 19.

Art. 6 (Inquinamento acustico interno)

(1) All'interno degli edifici si applicano i valori limite differenziali stabiliti dal comma 2. Tali limiti si applicano esclusivamente per il rumore prodotto e trasmesso all'interno dello stesso edificio o comunque trasmesso direttamente attraverso corpi solidi.

(2) Per valore differenziale si intende la differenza tra il livello di valutazione, calcolato rispetto al tempo di riferimento corrispondente alla mezz'ora consecutiva più disturbata, e il livello sonoro rilevato nel locale in assenza del disturbo.

  1. Il valore limite differenziale diurno (ore 6-22) è pari a 5 dB(A).
  2. Il valore limite differenziale notturno (ore 22-6) è pari a 3 dB(A).

Il valore limite differenziale non viene applicato se il livello di valutazione non supera il valore di 25 dB(A).

(3) I valori limite di cui al comma 2 non si applicano alla rumorosità prodotta:

  1. negli edifici situati all'interno delle zone di classe acustica IV;
  2. dalle infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali o da singoli mezzi di trasporto;
  3. dalle attività e dai comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
  4. dai cantieri edili;
  5. da servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune;
  6. da esecuzioni musicali e musica dal vivo;
  7. dal comportamento di persone ed animali.
  8. sul posto di lavoro se questa è prodotta dalla stessa attività lavorativa. 6)
6)
L'art. 6 è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 5 agosto 2008, n. 39.
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