(1) Qualora le attività di carattere agricolo non industriale si svolgano anche nei settori di territorio con destinazione residenziale, tali attività devono essere prevalentemente svolte durante le ore diurne, salvo i casi in cui il loro mancato svolgimento ostacoli il ciclo normale delle lavorazioni.
(2) È vietato lo svolgimento di qualsiasi attività rumorosa, fatta eccezione per quelle a carattere agricolo non industriale, che possa alterare le condizioni ambientali e la quiete nei biotopi di cui all'articolo 6 della legge provinciale 13 agosto 1973, n. 27, e nelle zone vincolate ai sensi delle lettere c), d) ed e) dell'articolo 1 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16. Lo svolgimento delle attività agricole non industriali deve avvenire nel rispetto delle condizioni di cui al precedente comma 1.