Pubblicato nel Suppl. Ord., n. 2 al B.U. 7 marzo 1989, n. 11.
(1) Al personale della formazione professionale di ruolo o incaricato a tempo indeterminato, la cui sede di servizio sia stata trasferita d'ufficio in altro comune successivamente alla nomina in ruolo o a tempo indeterminato, vengono rimborsate le spese di viaggio con mezzo pubblico per i soli percorsi tra la prima e la nuova sede di servizio. Qualora la propria dimora si trovi, a seguito dell'avvenuto mutamento di sede di servizio, in posizione intermedia, le spese di viaggio vengono rimborsate solo a condizione che la differenza tra il nuovo ed il vecchio percorso sia superiore a dieci chilometri.