Pubblicato nel Suppl. Ord., n. 2 al B.U. 7 marzo 1989, n. 11.
(1) Le spese per il soggiorno all'estero o fuori dalla provincia di Bolzano di alunni della formazione professionale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49, possono essere anticipate.
(2) I relativi criteri vengono fissati dal comitato degli Assessori di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49.