Pubblicato nel Suppl. Ord., n. 2 al B.U. 7 marzo 1989, n. 11.
(1) Il personale insegnante addetto alla formazione professionale ha l'obbligo dietro delega dell'ispettore di effettuare controlli sull'attività dei progetti finanziati dal fondo sociale europeo dietro richiesta della commissione provinciale per il fondo sociale europeo (sesto comma, articolo 5 della legge provinciale 29 luglio 1986, n. 20). Tale servizio di controllo viene svolto nell'ambito dell'orario di servizio che può essere ridotto o aumentato dall'assessore competente ai sensi del nono comma dell'articolo 14 del presente T.U.