Pubblicato nel Suppl. Ord., n. 2 al B.U. 7 marzo 1989, n. 11.
(1) Al fine di poter paragonare il grado di preparazione e come incentivo, le scuole ed i centri per la formazione professionale, gli apprendisti, i corsisti e gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare a concorsi comparativi, a fiere ed esposizioni nazionali ed estere. La relativa spesa può essere sostenuta dall'Amministrazione provinciale.
(2) Le modalità ed i criteri per la partecipazione alle singole manifestazioni di cui sopra vengono fissati con deliberazione della Giunta provinciale.