(1) Al personale possono essere concessi per particolari esigenze personali, a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, nel limite massimo di 36 ore nel corso dell'anno solare.
(2) Il periodo di assenza di cui al comma 1 va recuperato entro un mese dalla data di concessione. Il periodo di assenze per visite mediche o per effettuare terapie riabilitative debitamente documentate, di norma non dà luogo a recupero.
(3) Qualora per eccezionali motivi o per motivi di servizio non sia possibile effettuare il relativo recupero, l'ente di appartenenza provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al dipendente per il numero delle ore non recuperate.
(4) In via eccezionale al personale non di ruolo che opera presso il Servizio Medico Sociale possono essere concesse n. 36 ore di permesso retribuito da non recuperare nel corso dell'anno solare, per attività di formazione ed aggiornamento considerato necessario da parte dell'azienda speciale unità sanitaria locale. Per detta attività di formazione e aggiornamento l'azienda speciale è autorizzata a sostenere in tutto o in parte le relative spese (iscrizione-viaggio-soggiorno), attingendo al "fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga", di cui all'articolo 127 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. In aggiunta ai permessi di cui al presente comma, possono essere utilizzati per le stesse finalità e con gli stessi criteri, anche i permessi di cui al comma 1, qualora non usati per esigenze personali. 8)