(1) A decorrere dal 1° gennaio 1994 lo stipendio lordo comprensivo del trattamento di anzianità del personale delle aziende speciali unità sanitarie locali è aumentato del 3,5%. A decorrere dal 1° gennaio 1995 lo stipendio in godimento comprensivo del trattamento d'anzianità è aumentato del 2,5% e a decorrere dal 1° novembre 1996 lo stipendio in godimento comprensivo del trattamento d'anzianità è aumentato del tasso d'inflazione programmata a livello nazionale.
(2) A decorrere dal 1° gennaio 1995 le indennità fisse di cui all'articolo 55, come modificato dall'articolo 46 comma 2 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, 56 e 57 comma 4 del D.P.R. n. 270/1987 e le indennità fisse e ricorrenti di cui all'articolo 49, commi 1, 2, e 4 e all'articolo 50 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, ed esclusa l'indennità integrativa speciale sono aumentate del 6%. A decorrere dal 1° novembre 1996, le stesse, esclusa l'indennità integrativa speciale, sono aumentate del tasso d'inflazione programmata a livello nazionale.
(3) A decorrere dal 1° luglio 1995 l'indennità integrativa speciale è corrisposta nella misura spettante ai dipendenti provinciali nella corrispondente posizione funzionale.
(4) A decorrere dal 1° gennaio 1996 lo stipendio in godimento comprensivo del trattamento di anzianità e le indennità fisse e ricorrenti è aumentato del 3% e a decorrere dal 1° luglio 1996 del 2,5%.
(5) La voce stipendiale prevista dall'articolo 7 del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, è elevata con decorrenza dal 1° gennaio 1996 a lire 53.000, dal 1° luglio 1996 a lire 81.000 e dal 1° novembre 1996 a lire 121.000.
(6) Con l'entrata in vigore del presente accordo viene detratto l'importo già corrisposto dalle aziende speciali unità sanitarie locali a titolo di indennità di vacanza contrattuale.