(1) Al fine di garantire il diritto allo studio a determinate categorie di personale possono essere concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di centocinquanta ore annue individuali.
(2) Nell'arco dell'anno solare può fruire dei permessi di cui al comma 1 fino al 3% del personale di ruolo e provvisorio in servizio all'inizio dell'anno, con eventuale arrotondamento all'unità superiore.
(3) I permessi retribuiti vengono concessi ai dipendenti frequentanti corsi o scuole, che permettono il conseguimento di titoli o diplomi/attestati riconosciuti dalla Provincia; il richiedente dev'essere in possesso del certificato di iscrizione alla scuola o ad una sessione d'esame di scuola statale o provinciale. Alla fine dell'anno scolastico il dipendente è tenuto a certificare la sua partecipazione all'esame finale.
(4) Il dipendente, per ottenere il permesso delle 150 ore in caso di frequenza di corsi universitari e post universitari deve presentare una certificazione dalla quale risulti che durante l'anno accademico abbia sostenuto almeno 4 esami.
(5) Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 75% le 150 ore vengono concesse in proporzione all'orario di lavoro svolto.
(6) Il tempo di durata dell'esame ed il tempo per il viaggio di andata e ritorno è computato nelle ore autorizzate.
(7) La concessione delle 150 ore è subordinata alle esigenze di servizio. Le 150 ore devono comunque essere concesse in altro periodo. Il personale a cui viene concesso il permesso non è obbligato a svolgere lavoro straordinario anche nei giorni festivi o di riposo settimanale.
(8) Nel caso in cui il candidato non si presenti all'esame il permesso delle 150 ore viene convertito in aspettativa, e l'amministrazione deve provvedere al recupero.