(1) Ai sensi dell'articolo 5, comma 6, lettera e) della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 163), al personale interessato dal presente accordo può essere attribuito, previa verifica della migliorata produttività individuale e di gruppo e dell'aumentata qualificazione professionale, dell'impegno e senso di responsabilità dimostrati, per il biennio di servizio 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1995 e a decorrere dal 1° gennaio 1996 un aumento dello stipendio lordo iniziale del livello di appartenenza, esclusa l'indennità integrativa speciale, nella misura del 3%. Al personale assunto in data intermedia tra il 1° gennaio 1994 ed il 31 dicembre 1995 detta percentuale è corrisposta in proporzione ai mesi di servizio prestato.
(2) Coloro che al 1° gennaio 1994 erano in servizio, nel periodo 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1991, percepiscono con decorrenza 1° novembre 1996 i seguenti importi da conglobare nello stipendio in godimento con decorrenza 1° novembre 1996:
- 1. livello retributivo: lire 24.000
- 2. livello retributivo: lire 28.000
- 3. livello retributivo: lire 32.500
- 4. livello retributivo: lire 36.000
- 5. livello retributivo: lire 41.500
- 6. livello retributivo: lire 45.500
- 7. livello retributivo: lire 53.500
- 8. livello retributivo: lire 61.000
- 8/bis. livello retrib.: lire 69.000
Per ogni anno di servizio dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1991 detti importi spettano nella misura di 1/5.
(3) Coloro che al 1° gennaio 1994 erano in servizio da due anni percepiscono, con decorrenza 1° settembre 1995, i seguenti importi da conglobare nello stipendio in godimento:
- 1. livello retributivo: lire 24.000
- 2. livello retributivo: lire 28.000
- 3. livello retributivo: lire 32.500
- 4. livello retributivo: lire 36.000
- 5. livello retributivo: lire 41.500
- 6. livello retributivo: lire 45.500
- 7. livello retributivo: lire 53.500
- 8. livello retributivo: lire 61.000
- 8/bis. livello retrib.: lire 69.000
Al personale assunto in data intermedia tra il 1° gennaio 1992 ed il 31 dicembre 1993, detti importi sono corrisposti in proporzione ai mesi di servizio prestato.
(4) L'aumento di cui al comma 1 si applica anche al personale non di ruolo.
(5) In caso di orario di servizio a tempo pieno il servizio precedente ad orario ridotto è riconosciuto, ai fini dell'aumento di cui al comma 1, in proporzione.
(6) Il salario omogeneizzante di cui ai commi 1, 2 e 3 viene concesso al personale che rispetto a quello contemplato nell'accordo intercompartimentale di pari livello retributivo (qualifica funzionale) ed anzianità di servizio percepisce una retribuzione inferiore (stipendio base comprensivo di anzianità e scatti, indennità provinciale, indennità integrativa speciale). Il salario omogeneizzante viene concesso fino alla concorrenza dello stipendio percepito dai dipendenti dell'intercomparto comprensivo dell'anzianità, degli scatti, dell'indennità provinciale e dell'indennità integrativa speciale.