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In vigore al: 11/09/2012

g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 12881)
Modifica della deliberazione della Giunta provinciale 18 dicembre 1995, n. 6588: Autorizzazione all'assessore provinciale alla sanità dott. Otto Saurer ed all'assessore provinciale all'amministrazione del personale prof. Romano Viola a firmare l'accordo a livello provinciale per il personale del servizio sanitario provinciale - area non medica

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1)

Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 4 giugno 1996, N. 26.

Art. 8 (Rapporto di lavoro a tempo parziale)

(1) Al personale dipendente delle aziende speciali unità sanitarie locali della Provincia autonoma di Bolzano può essere applicato il rapporto di lavoro a tempo parziale così articolato:

  • a)  il rapporto di servizio con un orario di lavoro del cinquanta per cento dell' orario previsto per il personale a tempo pieno pari a 19 ore;
  • b)  il rapporto di servizio con un orario di lavoro del settantacinque per cento dell' orario previsto per il personale a tempo pieno pari a 28 ore e 30 minuti.

(2) I termini di presentazione delle domande per un rapporto di lavoro a tempo parziale e le modalità di concessione dello stesso sono stabiliti dal direttore generale, in accordo con le organizzazioni sindacali, tenendo conto per la concessione del rapporto di lavoro a tempo parziale dei criteri di valutazione indicati nell'allegato 1.

(3) La durata del rapporto di lavoro a tempo parziale non può essere comunque inferiore a tre anni.

(4) Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere disdetto dal personale in ogni momento, da parte dell'amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, solamente per motivate gravi esigenze di servizio, non prima di un anno, con almeno 3 mesi di preavviso. In caso di disdetta da parte del personale l'amministrazione ha l'obbligo di offrire un posto di lavoro a tempo pieno entro un anno dalla disdetta, purché vi sia la disponibilità di posti vacanti e la necessità della relativa copertura.

(5) In caso di gravi ed imprevisti motivi personali, adeguatamente comprovati, al personale a tempo parziale viene comunque garantita la possibilità del rientro a tempo pieno entro un anno, anche su posti di supplenza o in attività compatibili con la formazione e l'esperienza del richiedente.

(6) Il personale che esercita funzioni di direzione è escluso dal rapporto di lavoro a tempo parziale.

(7) L'orario di lavoro a tempo parziale è distribuito in senso orizzontale e/o verticale, tenuto conto delle esigenze di servizio.

(8) Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale può essere autorizzato per motivate esigenze di servizio alla prestazione di lavoro supplementare, e nell'arco degli ultimi 12 mesi non può esserci un residuo di oltre 30 ore per il quale ha diritto al relativo recupero. In caso di impossibilità di recupero, escluse le esigenze di servizio, il lavoro supplementare può essere pagato.

(9) Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto al congedo ordinario in proporzione all'orario di lavoro a tempo parziale.

(10) Il periodo di lavoro a tempo parziale è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio.

(11) La concessione di congedi straordinari, le assenze per malattia, di congedi, aspettative e permessi di qualsiasi natura non comportano alcuna modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale e del relativo trattamento economico.

(12) Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalla prestazione del plus orario, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzione dell'orario di lavoro salvo quelli previsti per legge o per contratto.

(13) Il numero delle reperibilità di turno è in proporzione all'orario di lavoro. 7)

7)

L'art. 8 è stato sostituito dall'art. 2 della D.G.P. 30 giugno 1997, n. 2999.

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