Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Se, successivamente alle elezioni, un consigliere/una consigliera viene a trovarsi in una delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità o si verifica per esso/essa una delle cause di incompatibilità, è tenuto/tenuta a comunicare alla segreteria del Consiglio, entro quindici giorni dal verificarsi della causa, le variazioni inerenti la dichiarazione prevista dall'articolo 30/ter, comma 2. In tale caso si procede a norma del presente capo. 25)
L'art. 30/decies è stato inserito dall'art. 24 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.