(1) Ogni deliberazione assunta dal Consiglio in materia di verifica dei poteri è assunta con votazione per alzata di mano.
(2) In caso di parità di voti, si intende adottata la decisione più favorevole all'eletto/eletta.
(3) Nella discussione ciascun consigliere/ciascuna consigliera ha diritto a un intervento di tre minuti.
(4) Qualora il Consiglio respinga una proposta, presentata dalla commissione, di accertamento di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, si intende che abbia deliberato la convalida dell'elezione.
(5) Qualora il Consiglio respinga una proposta, presentata dalla commissione, di convalida dell'elezione, la deliberazione si intende come rimessione degli atti alla commissione per un nuovo esame ai sensi dell'articolo 30/quater, commi 1 e 2. Qualora la procedura di cui all'articolo 30/quater, commi 1 e 2, sia già stata espletata, la deliberazione del Consiglio equivale o ad accertamento di una causa di ineleggibilità, con conseguente annullamento dell'elezione e dichiarazione di decadenza, o ad accertamento di una causa di incompatibilità, con conseguente instaurazione della procedura di cui all'articolo 30/septies.
(6) Una volta espletata la procedura di cui all'articolo 30/quater, commi 1 e 2, la pronuncia del Consiglio è definitiva. 23)