Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Quando il Consiglio accerta l'esistenza di cause di ineleggibilità, come proposto ai sensi dell'articolo 30/quinquies, comma 1, lettera b), delibera l'annullamento dell'elezione e la decadenza del consigliere/della consigliera dal mandato.
(2) La decisione del Consiglio è comunicata entro cinque giorni all'interessato/interessata e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. 21)
L'art. 30/sexies è stato inserito dall'art. 20 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.